Lo Sporting Fulgor (ex MadrePietra) condannata a pagare alcuni calciatori della passata stagione

La Commissione Accordi Economici, nella riunione tenuta a Roma il 14 Dicembre 2017, accertati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente ed esaminati gli atti, ha assunto le seguenti decisioni:

1) RICORSO DEL CALCIATORE Remo Pio BASSO/SPORTING FULGOR (Già ASD MADREPIETRA DAUNIA)

Con reclamo datato 30.06.2017,il sig.Remo Pio BASSO, tramite il proprio legale, si rivolgeva alla Commissione Accordi Economici ed alla Società SPORTING FULGOR (Già A.S.D.MADREPIETRA DAUNIA), asserendo di aver concluso con la stessa,un accordo economico prevedente un importo lordo di €.9.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2016/17. Il ricorso, è stato anche nuovamente notificato alla Società tramite PEC in data 15.09.2017, su richiesta avanzata dal legale del calciatore in sede d’udienza il 14.09.2017. Richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di €.3.000,00 non percepita. La Società non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini previsti. La Commissione rileva come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offra ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanticondanna la Società SPORTING FULGOR (Già ASD MADREPIETRA DAUNIA), al pagamento in favore del sig.Remo Pio BASSO, della somma di €.3.000,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall’art. 94 ter, comma 11 delle N.O.I.F.

2) RICORSO DEL CALCIATORE Silvano BOZZI/SPORTING FULGOR (Già ASD MADREPIETRA DAUNIA)

Con reclamo datato 29.06.2017,il sig.Silvano BOZZI tramite il proprio legale,si rivolgeva alla Commissione Accordi Economici ed alla Società SPORTING FULGOR (Già A.S.D.MADREPIETRA DAUNIA), asserendo di aver concluso con la stessa, un accordo economico prevedente un importo lordo di €.4.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2016/17. Il ricorso, è stato anche nuovamente notificato alla Società tramite PEC in data 15.09.2017, su richiesta avanzata dal legale del calciatore in sede d’udienza il 14.09.2017. Richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di €.1.650,00 non percepita. La Società non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini previsti. La Commissione rileva come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offra ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanticondanna la Società SPORTING FULGOR (Già ASD MADREPIETRA DAUNIA),al pagamento in favore del sig.Silvano BOZZI della somma di €.1.650,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall’art. 94 ter, comma 11 delle N.O.I.F.

3) RICORSO DEL CALCIATORE Mario DI MAIO/SPORTING FULGOR (Già ASD MADREPIETRA DAUNIA)

Con reclamo datato 28.06.2017,il sig.Mario DI MAIO tramite il proprio legale, si rivolgeva alla Commissione Accordi Economici ed alla Società SPORTING FULGOR (Già A.S.D.MADREPIETRA DAUNIA), asserendo di aver concluso con la stessa,un accordo economico prevedente un importo lordo di €.4.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2016/17. Il ricorso, è stato anche nuovamente notificato alla Società tramite PEC in data 15.09.2017, su richiesta avanzata dal legale del calciatore in sede d’udienza il 14.09.2017. Richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di €.1.500,00 non percepita. La Società non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini previsti. La Commissione rileva come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offra ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanticondanna la Società SPORTING FULGOR (Già ASD MADREPIETRA DAUNIA),al pagamento in favore del sig.Mario DI MAIO, della somma di €.1.500,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it.

Condividi:
WhatsApp
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
CONDIVIDI
WhatsApp
Facebook
Twitter
Telegram