che al quarantesimo minuto del secondo tempo, dopo aver assegnato una ripresa di giuoco a favore della soc. A.C. REAL SITI, il calciatore di quest’ultima numero 10 BRUNO SALVATORE (6-09-1985) tentava di riprendere il giuoco ma non vi riusciva poiché i palloni erano stati occultati;
– che il ridetto calciatore recuperava un pallone nei pressi della panchina occupata da calciatori e dirigenti della soc. A.S.D. NUOVA ANDRIA e, nel tentativo di impossessarsene, veniva ostacolato dal calciatore numero 7 COPPOLA ALESSANDRO (A.S.D. NUOVA ANDRIA 02-05-1996);
– che il BRUNO SALVATORE (REAL SITI) colpiva con una gomitata al petto il COPPOLA ALESSANDRO (NUOVA ANDRIA), senza conseguenze;
– che, a seguito di tale evento, aveva inizio una rissa con pugni e calci sferrati tra calciatori e dirigenti di entrambe le squadre non chiaramente identificabili dall’Arbitro poiché, molti degli stessi, svestivano le casacche rendendosi irriconoscibili;
– che durante la rissa il numero 1 CRISANTEMO MICHELE (NUOVA ANDRIA 03-06-1992) colpiva con un pallone al fianco un avversario, senza conseguenze;
– che il Direttore di gara, ritenendo insussistenti le condizioni di sicurezza per la continuazione della stessa e visto che comunque i provvedimenti disciplinari da adottare avrebbero ridotto entrambe le squadre al di sotto del numero minimo di calciatori necessario per il regolare svolgimento della gara, ne decretava la definitiva interruzione;
– che durante il rientro negli spogliatoi il Direttore di gara notava una seconda rissa generatasi tra i tesserati di entrambi le squadre e soggetti estranei non identificati dall’Arbitro, presenti in campo;
che il pronto intervento dei Carabinieri riportava la calma tra le due squadre.
Tanto rilevato
DELIBERA
di comminare a carico di entrambe le società la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 – 3 e 3 – 0;
di comminare a carico della soc. NUOVA ANDRIA l’ammenda di € 200,00 per la presenza di soggetti estranei nel recinto di giuoco;
di inibire il dirigente CARBUTTI VINCENZO (NUOVA ANDRIA) fino al 30/06/2015;
di squalificare i calciatori: – n. 10 BRUNO SALVATORE (REAL SITI) per 2 giornate; – n. 7 GENTILE LUIGI (REAL SITI) per 1 giornata; – n. 7 COPPOLA ALESSANDRO (NUOVA ANDRIA) per 2 giornate; – n. 1 CRISANTEMO MICHELE (NUOVA ANDRIA) per 2 giornate.