Tutti gli squalificati dall’Eccellenza alla Seconda Categoria. Non omologata Manfredonia FC-Canosa

l Giudice Sportivo del Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti, Avv. Angelo Maria Romano, assistito dal rappresentante dell’A.I.A., Sig. Pasquale Cariello (Delegato del CRA Puglia), nella riunione del 18/12/2018, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

CAMPIONATO ECCELLENZA

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

RUSCIGNO DAVIDE (BRINDISI FOOTBALL CLUB)      

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BINETTI SEBASTIANO (UNIONE CALCIO BISCEGLIE)      

GARE DEL 16/12/2018

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA’

AMMENDA

Euro 400,00 BARLETTA 1922 Propri tifosi lanciavano in campo 4 accendini senza conseguenze (1^ RECIDIVA).

Euro 200,00 TERLIZZI CALCIO Propri tifosi accendevano due fumogeni sugli spalti senza conseguenze (1^ RECIDIVA).

Euro 100,00 ALTO TAVOLIERE SAN SEVERO Propri tifosi accendevano tre fumogeni sugli spalti senza conseguenze.

Euro 100,00 VIGOR TRANI CALCIO Per presenza di soggetti estranei negli spogliatoi.

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 20/ 1/2019

GIALLUISI NICOLO (TERLIZZI CALCIO)      

Recidivo.

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 27/12/2018

DIMICCOLI MARIO (BARLETTA 1922)      

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

LUCATELLI DOMENICO (ATLETICO VIESTE)   DESIMINI DAVIDE (MOLFETTA SPORTIVA 1917 B.)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA/E

NEGRO MATTIA (VIGOR TRANI CALCIO)      

A fine gara.

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

DIOMANDE ISMAEL (BARLETTA 1922)   CANNITO ANTONIO (FORTIS ALTAMURA)
CAFAGNA CORRADO (MOLFETTA SPORTIVA 1917 B.)   LAMATRICE FABIO (MOLFETTA SPORTIVA 1917 B.)
CAMASTA MATTEO (VIGOR TRANI CALCIO)      

.

CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 13/12/2018

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

PENSA MICHELE (AUDACE BARLETTA)   CRISTOFARO SIMONE (MARTINA CALCIO 1947)
MINICHINI GIANMARCO (MARTINA CALCIO 1947)      

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

COLELLA ONOFRIO (NOICATTARO CALCIO)   LEGGIERO FABIO (NOICATTARO CALCIO)
LACERENZA ALESSANDRO (REAL SITI)      

GARE DEL 16/12/2018

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA’

GARE DA DISPUTARE A PORTE CHIUSE:

TRULLI E GROTTE N. GARE 1

A fine gara, un soggetto estraneo non identificabile – poichè aveva il viso coperto da un cappuccio e da uno scaldacollo – colpiva con un pugno il Dirigente Accompagnatore della squadra avversaria: la riferibilità alla squadra ospitante è attestata dai colori sociali della tuta indossata e dalla circostanza che alcuni calciatori tentavano di arginare la sua foga dopo il gesto sopra menzionato. (SANZIONE DA SCONTARE IN CAMPO NEUTRO ED A PORTE CHIUSE CON EFFETTO IMMEDIATO).

AMMENDA

Euro 500,00 UGENTO

Propri tifosi lanciavano una pietra del diametro di circa dieci centimetri sul terreno di gioco che cadeva a circa due metri dall’assistente dell’Arbitro senza conseguenze (1^ RECIDIVA).

Euro 200,00 SALENTO FOOTBALL

A fine gara un soggetto estraneo dapprima aggrediva verbalmente un assistente dell’Arbitro e, successivamente, tentava di aggredirlo fisicamente. Non riusciva nel suo intento solo grazie all’intervento del Dirigente Accompagnatore della squadra.

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 20/ 1/2019

ALBANESE ANGELOSANTE (BITETTO)      

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 13/ 1/2019

MARASCIULO GIACOMO (MARTINA CALCIO 1947)      

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E

PERSIA ALESSIO (NUOVA SPINAZZOLA)   SIGNORILE MATTEO (TRULLI E GROTTE)

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

BELLOMO GIANCARLO (BITETTO)   FANELLI ALESSIO (BITETTO)
TONDO MARCO (BRILLA CAMPI)      

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARA/E

DE GIORGI MAURILIO (TAURISANO 1939)      

A fine gara.

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

CIURLIA FILIPPO GIOVANN (ATLETICO RACALE)   ABBINANTE MICHELANGELO (BITETTO)
TROILO DAVIDE (DON UVA CALCIO 1971)   FUMAROLA MASSIMO (MARTINA CALCIO 1947)

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 13/12/2018

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

PERRINI DANIELE (RAGAZZI SPRINT CRISPIANO)      

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

CAZZOLLA DAVIDE (DON BOSCO MANDURIA)      

GARE DEL 16/12/2018

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

PREANNUNCIO DI RECLAMO

GARA DEL 16/12/2018 FOOTBALL CLUB MANFREDONIA – CANOSA

Preso atto del preannuncio di reclamo da parte della Societa’ A.S.D. FOOTBALL CLUB MANFREDONIA si soprassiede ad ogni decisione in merito. Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.

GARA DEL 16/12/2018 RAGAZZI SPRINT CRISPIANO – SAVA

Preso atto del preannuncio di reclamo da parte della Societa’ A.S.D. SAVA si soprassiede ad ogni decisione in merito. Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA’

AMMENDA

Euro 200,00 CITTA DI MASSAFRA Propri sostenitori inneggiavano cori contro la lega.

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 17/ 1/2019

TROTTA GIUSEPPE (VEGLIE)      

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 27/12/2018

MODUGNO GIUSEPPE (POLIMNIA CALCIO)      

AMMONIZIONE

GALLUZZO SALVATORE (CEDAS AVIO BRINDISI)      

A CARICO DI MASSAGGIATORI

SQUALIFICA. FINO AL 27/12/2018

CANOCI FERNANDO (POGGIARDO)      

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 17/ 1/2019

TONDI SALVATORE CRIST (VEGLIE)      

SQUALIFICA FINO AL 27/12/2018

VENTURI ANTONIO (FOOTBALL CLUB MANFREDONIA)   MITRI ORAZIO (POGGIARDO)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

MILETO DANILO (ATLETICO ACQUAVIVA)   CASCIARO LUCA (CAPO DI LEUCA)
CASTO LORENZO NAZARIO (CITTA DI RACALE)   LEO DANIELE (FOOTBALL ACQUAVIVA)
ROMANAZZI RENZO (POLIMNIA CALCIO)   BERGAMO DANIELE (VEGLIE)
FRANZA ANTONIO (VEGLIE)   LOCONTE DONATO (VIRTUS ANDRIA)
QUACQUARELLI ANGELO (VIRTUS ANDRIA)      

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA/E

DESIDERATO GIUSEPPE (POGGIARDO)      

A fine gara.

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

LANEVE DAVIDE (FOOTBALL ACQUAVIVA)   FUMAI NICOLA (FOOTBALL CLUB CAPURSO)
MELLO ALESSANDRO (LEVERANO CALCIO)   CICERELLI BENITO (MANFREDONIA CALCIO 1932)
DE LUCA ANDREA (VEGLIE)   GIANNONE ALESSANDRO (VIRTUS LECCE)
CANCELLA SIMONE (VIRTUS MATINO)      

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

GARE DEL 25/11/2018

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

GARA DEL 25/11/2018 NOCI AZZURRI 2006 – SAVELLETRI

Il Giudice Sportivo, esaminati gli atti ufficiali,

rilevato che con ricorso del 30.11.2018 (pervenuto il 04.12.2018), ritualmente notificato alla controparte, la ASD SAVELLETRI proponeva reclamo avverso l’esito della gara disputata il 25.11.2018 contro la ASD NOCI AZZURRI 2006, terminata col risultato di 2-1 in favore di quest’ultima.

A fondamento del proprio reclamo la ASD SAVELLETRI lamentava:

  • Presunta impraticabilità del terreno di giuoco, per il combinato effetto di copiosa precipitazione meteorica e scarsa visibilità;
  • Presunto mancato rispetto del periodo di intervallo tra primo e secondo tempo;
  • Doglianze avverso le squalifiche inflitte nei confronti dei suoi tesserati: Lepore Gianrico (14.10.1988); Fanizza Enrico (03.01.2003); Legrottaglie Giovanni (18.01.1985).

Preliminarmente questo Giudice osserva che, nonostante la propria competenza sia limitata alle questioni di cui sopra ai punti 1 e 2, per evidenti ragioni di economia processuale ed al fine di non gravare la ricorrente di ulteriori spese, lo scrivente intende esprimersi anche sul punto n. 3, come appresso.

A seguito di verifiche condotte sul referto della gara sopra richiamata si evince che, successivamente al tempo di attesa pari a 45 minuti dall’orario previsto per l’inizio della gara, il terreno di gioco si presentava in condizioni di praticabilità. Nessuna evidenza è stata riscontrata in merito alla seconda doglianza della ricorrente.

Infine, per quanto concerne la doglianza di cui al numero 3, in base al disposto di cui all’art. 45, comma 3 C.G.S., la squalifica dei calciatori fino a due giornate e l’inibizione dei dirigenti fino ad un mese, non sono impugnabili.

PQM

Delibera

  • di rigettare il reclamo proposto dalla ASD SAVELLETRI;
  • di confermare il risultato conseguito sul campo di 2-1 in favore della ASD NOCI AZZURRI 2006 e, per l’effetto, di addebitare la tassa reclamo a carico della istante.

GARE DEL 16/12/2018

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

PREANNUNCIO DI RECLAMO

GARA DEL 16/12/2018 SAVELLETRI – ATLETICO PEZZE 2011

Preso atto del preannuncio di reclamo da parte della Societa’ A.S.D. ATLETICO PEZZE 2011 si soprassiede ad ogni decisione in merito.

Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA’

AMMENDA

Euro 300,00 GRUMESE 1919

A seguito del provvedimento di espulsione comminato al calciatore nº 5 della società Grumese la gara veniva sospesa per circa tre minuti a causa di una rissa che coinvolgeva i calciatori di entrambe le squadre.

Veniva scagliato un pugno contro la porta del direttore di gara dai propri tesserati mentre abbandonavano l’impianto sportivo.

Euro 200,00 SALVE

Propri sostenitori facevano esplodere durante il corso della gara due bombe carta e accendevano quattro fumogeni.

Euro 200,00 TRIGGIANO

A seguito del provvedimento di espulsione comminato al calciatore nº 5 della società Grumese la gara veniva sospesa per circa tre minuti a causa di una rissa che coinvolgeva i calciatori di entrambe le squadre.

Euro 150,00 BAGNOLO Propri sostenitori accendevano duramte il corso della gara tre fumogeni.

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 17/ 1/2019

GRIECO DOMENICO (ATLETICO PEZZE 2011)      

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 10/ 1/2019

DI VINCENZO MICHELE (VIRTUS SAN FERDINANDO)      

Sanzione così comminata per sosta campionato.

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 20/ 1/2019

GERONIMO GIUSEPPE (GRUMESE 1919)      

SQUALIFICA FINO AL 10/ 1/2019

CARDONE VITO (ATLETICO PEZZE 2011)      

Sanzione così comminata per sosta campionato.

PALAZZO FRANCESCO (NOCI AZZURRI 2006)      

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E

PRATO ADRIANO MARCO (ALESSANO)   GERONIMO GIUSEPPE (GRUMESE 1919)
ROSSETTI ALDO (VIRTUS MARUGGIO)   BRUNO AMEDEO (VIRTUS SAN FERDINANDO)

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

DEL CONTE ANTONIO (AUDACE CAGNANO)   TRINCHESE GAETANO (BAGNOLO)
SPATARO FRANCESCO (FRAGAGNANO)   MARCHIONNA MICHELE (NEW TEAM CELLAMARE)
SIENA ANTONIO (SAN GIOVANNI ROTONDO)   QUARANTA GIUSEPPE (TRE COLLI)
BISCI MATTIA (VIRTUS MARUGGIO)      

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

MASTRIA MATTEO (ALESSANO)   FIORENZA VINCENZO (SPARTAK RUFFANO)
MANGHISI NICOLA (VIRTUS CASTELLANA)      

.

CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 REGIONALI

GARE DEL 1/12/2018

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

GARA DEL 1/12/2018 VIRTUS ANDRIA – ALTO TAVOLIERE SAN SEVERO

Esaminati gli atti ufficiali;

rilevato che la soc. ALTO TAVOLIERE SAN SEVERO non ha dato seguito al reclamo preannunciato a mezzo FAX del 2 Dicembre 2018 entro i termini previsti,

P.Q.M.

DELIBERA

di dichiarare nullo il preannuncio di reclamo proposto dalla società ALTO TAVOLIERE SAN SEVERO in mancanza del conseguente reclamo;

di confermare il risultato di 1 – 0 in favore della società VIRTUS ANDRIA così come conseguito sul campo;

di addebitare la tassa reclamo sul conto della società ALTO TAVOLIERE SAN SEVERO.

GARE DEL 10/12/2018

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

GARA DEL 10/12/2018 MEMORY CAMPI – ATLETICO ARADEO

Il Giudice Sportivo,

esaminati gli atti ufficiali,

rilevato che con ricorso del 14.12.2018 (pervenuto il 18.12.2018), ritualmente preannunciato e notificato alla controparte, la ASD A.P.D. MEMORY CAMPI ha proposto reclamo avverso l’esito della gara disputata il 10.12.2018 contro la ASD ATLETICO ARADEO, terminata col risultato di 1-1.

A fondamento del proprio reclamo la ASD A.P.D. MEMORY CAMPI ha contestato l’inserimento in distinta in qualità di assistente arbitro, da parte della ASD ATLETICO ARADEO, del sig. Stefanizzi Donato (nato il 06.12.2018), quindicenne sprovvisto di certificazione di maturità agonistica, in violazione dell’art. 34 NOIF e della Regola n. 6 del Regolamento del Giuoco del Calcio, all’uopo richiamando giurisprudenza favorevole alle proprie doglianze.

A seguito di verifiche condotte sul referto della gara sopra richiamata e presso l’Ufficio preposto alla collazione delle certificazioni di maturità agonistica, si evince che la doglianza posta a fondamento del reclamo proposto dalla ASD A.P.D. MEMORY CAMPI, è fondata.

PQM

Delibera

  • di accogliere il reclamo proposto dalla ASD A.P.D. MEMORY CAMPI;
  • di comminare a carico della ASD ATLETICO ARADEO la punizione sportiva della perdita della gara col risultato di 3-0 in favore della ASD A.P.D. MEMORY CAMPI;
  • di non addebitare la tassa reclamo a carico della istante.

GARE DEL 12/12/2018

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 15/ 1/2019

MARUCCIO LORENZO (A. TOMA MAGLIE)      

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E

BERDAD AYOUB (A. TOMA MAGLIE)      

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

NUZZO ALESSIO (A. TOMA MAGLIE)      

GARE DEL 15/12/2018

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

GARA DEL 15/12/2018 BRILLA CAMPI – MEMORY CAMPI

Esaminati gli atti ufficiali; rilevato che l’arbitro alla presenza dei capitani di entrambe le squadre constatava che il terreno di gioco era reso impraticabile dalla pioggia e, pertanto, non dava inizio alla gara

DEMANDA

Al Comitato Regionale Puglia per i provvedimenti di sua competenza in ordine al recupero della gara.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 10/ 1/2019

MAGGIO LEONARDO (MOLFETTA CALCIO)      

A CARICO DI MASSAGGIATORI

SQUALIFICA. FINO AL 5/ 1/2019

ZAURINO ANTONIO (MARTINA CALCIO 1947)      

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 5/ 1/2019

SPORTELLI DOMENICO (SANTERAMO)      

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E

MELETI STEFANO (A. TOMA MAGLIE)   MARTENA SERGIO (CAPO DI LEUCA)
CONVERTINO GIAMMARCO (LIZZANO 1996)   NICOLACI DAVIDE (LORENZO MARIANO)
VITALE PIO MICHELE (SPORTING DONIA)   DE LEONARDIS DOMENICO (VIRTUS ANDRIA)

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

MAGLIE LUCA (A. TOMA MAGLIE)   MARUCCIO DAVIDE (A. TOMA MAGLIE)
LONGO COSIMO FRANCESC (ARMANDO PICCHI SPECCHIA)   FLORIO IPPAZIO (CAPO DI LEUCA)
MASTRORILLO FRANCESCO (CORATO CALCIO 1946 A.S.D.)   MARTELLA FRANCESCO (DE FINIBUS TERRAE)
LEANZA DAVIDE (LORENZO MARIANO)   MORIERO FABRIZIO (LORENZO MARIANO)
LACITIGNOLA GIANLUCA (POLIMNIA CALCIO)   PERRINI DANIELE (RAGAZZI SPRINT CRISPIANO)
FRANCHINI GABRIELE (SAN MARZANO)   MIGLIETTA CLAUDIO (SANARICA)
COLONA DAVIDE (TAURISANO 1939)   FAVUZZI MATTIA (UNIONE CALCIO BISCEGLIE)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARA/E

TORRES ALESSANDRO (POLIMNIA CALCIO)      

a fine gara

SQUALIFICA PER UNA GARA/E

ROSAFIO MATTEO GIANLUIG (TAURISANO 1939)      

a fine gara

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

MELETI STEFANO (A. TOMA MAGLIE)   ATTANASI ANTONIO (CALCIO SOLETO)
PASTORE GIUSEPPE (NUOVA ANDRIA)   FORTUNATO PIO DOMENICO (REAL SANNICANDRO)

GARE DEL 17/12/2018

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 30/12/2018

POLO SERGIO (ATLETICO RACALE)      

.

COPPA PUGLIA

GARE DEL 13/12/2018

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

GARA DEL 13/12/2018 FOGGIA INCEDIT – GIOV.CALCIO CERIGNOLA SRL

Il Giudice Sportivo,

esaminati gli atti ufficiali rilevato

– che la Società GIOV.CALCIO CERIGNOLA non si presentava sul terreno di gioco nei tempi regolamentari; – che pertanto l’arbitro non dava inizio alla gara visti e applicati gli artt. 53 NOIF e 17 CGS nonchè il Regolamento pubblicato sul C.U. n.28 del 2/10/2018

D E L I B E R A

di comminare a carico della Società GIOV. CALCIO CERIGNOLA:

  • a) la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3 – 0 in favore della Società FOGGIA INCEDIT;
  • b) l’ammenda di Euro 200.00 quale sanzione per rinuncia alla gara.

Manda al CRP per quanto di sua competenza.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA’

PERDITA DELLA GARA:

GIOV.CALCIO CERIGNOLA SRL vedi delibera

AMMENDA

Euro 200,00 GIOV.CALCIO CERIGNOLA SRL vedi delibera.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E

ROTUNNO MICHELE (ATLETICO ACQUAVIVA)      

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

ALBANESE SIMONE (NEW BANANA CLUB CEGLIE)      

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (IV INFR)

ELETTO CRISTIAN (SAN MARZANO)      

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (II INFR)

COLLOCOLA ANDREA (ATLETICO MARTINA 2012)   GRECO ANTONY (ATLETICO MARTINA 2012)
LENOCI MAURIZIO (ATLETICO MARTINA 2012)   DEPALMA MAURO (BORGOROSSO MOLFETTA)
KOUROUMA YOUSOUF (CALCIO SOLETO)   MAGGI COSIMO (CASTELLANETA)
MELLO RAFFAELE (FUTURA MONTERONI)   QUARTA GABRIELE (FUTURA MONTERONI)
DONNO ANTONIO (GIOVENTU CALCIO CUTRO)   FREULI ALEX (GOLEADOR MELENDUGNO)
PISELLO ALESSIO (MANDURIA SPORT)   ERRICO SIMONE (MEMORY CAMPI)
SANTORO GIUSEPPE (NEW BANANA CLUB CEGLIE)   CRISAFULLI ANDREA (SALVE)
PAIANO MATTEO (SPARTAK RUFFANO)   ZECCA STEFANO (VEGLIE)
GADALETA VINCENZO (VIRTUS ANDRIA)      

.

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall’Avv. Angelo LO VECCHIO MUSTI con la partecipazione dell’Avv. Giancarlo DE PEPPO e dell’Avv. Gioacchino GHIRO, e dell’Avv. Raffaele DRIMACO (Rappresentante AIA), nella riunione del 17 Dicembre 2018, ha adottato i seguenti provvedimenti:

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARA: A.S.D. CITTA DI MASSAFRA  – POL. POLIMNIA CALCIO del 2/12/2018 (Reclamo della A.S.D. CITTA DI MASSAFRA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per la squalifica del campo per n. 2 gare in campo neutro e a porte chiuse e ammenda di € 1.000.00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 48 in data 6/12/2018 del Comitato Regionale Puglia).

Esaminati gli atti ufficiali;

letto il reclamo innanzi citato;

udito il rappresentante della ricorrente;

effettuati i necessari accertamenti;

rilevato che non può revocarsi in dubbio il comportamento esagitato e minaccioso dei sostenitori della società A.S.D. CITTA DI MASSAFRA (pur facendo astrazione dagli effetti della qualità della pietra da cui sarebbe stato attinto l’arbitro) comportamento che va adeguatamente punito con le sanzioni della squalifica del campo per n. 1 giornata (già scontata)  e con l’ammenda di € 500, così modificando il provvedimento adottato dal Primo Giudice

P.Q.M.

DELIBERA

Ridursi a n. 1 giornata la squalifica del campo (già scontata);

ridursi a € 500 l’ammenda inflitta alla società A.S.D. CITTA DI MASSAFRA;

non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A 5 UNDER 21

GARA: A.S.D. FUTSAL BARLETTA – S.S.D. SPORT FIVE S.R.L. 26/11/2018 (Reclamo della S.S.D. SPORT FIVE S.R.L. in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 34 in data 29/11/2018 della Delegazione Regionale Calcio a Cinque).

Esaminati gli atti ufficiali;

letto il reclamo a margine citato;

udito il rappresentante della ricorrente;

effettuati i necessari accertamenti;

ritiene la Corte Sportiva di Appello Territoriale che il reclamo proposto dalla Società S.S.D. SPORT FIVE S.R.L. non abbia fondamento e vada quindi rigettato per i seguenti motivi:

  • Del tutto irrilevante si appalesa l’eventuale presunto accordo tra le due Società per la disputa della gara su menzionata in giorno diverso da quello indicato dal Comitato competente e pubblicato sul Comunicato Ufficiale che è l’unica fonte autorizzata a stabilire il luogo e la data dell’incontro di calcio su menzionato;
  • Né ha valore alcuno l’episodio relativo alla rottura dell’automezzo con cui la Società reclamante ha tentato (nonostante la notevole distanza tra Putignano e Barletta) di raggiungere all’ora stabilita dal Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Puglia il campo di gioco per la disputa della gara in epigrafe citata, dal momento che, per giurisprudenza sportiva costante, non costituisce causa di forza maggiore la non prevedibilità del guasto dell’automezzo di trasporto con cui raggiungere la sede dell’incontro di calcio;
  • Non senza evidenziare che la indisponibilità del campo di gioco per la effettuazione della gara del lunedì 26/11/2018 va verificata dall’arbitro alla presenza dei capitani di entrambe le squadre così come prescritto dalle norme federali;
  • Verifica, nella specie “de qua”, resa impossibile dalla non comparsa della Società S.S.D. SPORT FIVE S.R.L..

P.Q.M.

DELIBERA

rigettarsi il reclamo proposto dalla Società S.S.D. SPORT FIVE S.R.L. e per effetto addebitarsi la relativa tassa sul conto della reclamante.

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