Tutti gli squalificati dall’Eccellenza alla Seconda categoria pugliese

Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti, Avv. Angelo Maria Romano, assistito dal rappresentante dell’A.I.A., Sig. Pasquale Cariello (Delegato del CRA Puglia), nella riunione dell’8/1/2019, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

CAMPIONATO ECCELLENZA

GARE DEL 6/ 1/2019

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

DE VIVO RODOLFO (ALTO TAVOLIERE SAN SEVERO)      

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

BARTOLI RENATO (MOLFETTA CALCIO)      

CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 23/12/2018

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

GARA DEL 23/12/2018 CAROVIGNO CALCIO – ATLETICO RACALE

Il Giudice Sportivo;

esaminati gli atti ufficiali;

rilevato che, con preannuncio a mezzo telegramma seguito da tempestivo reclamo – ritualmente inviato a controparte – l’ASD CAROVIGNO CALCIO chiedeva l’applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3 – 0 in suo favore ed in danno dell’ASD ATLETICO RACALE – che sarebbe presuntivamente rimasta in campo con due soli giocatori “under” dal 24′ del secondo tempo fino alla fine dell’incontro.

Preliminarmente il Direttore di gara – con supplemento di rapporto dell’ 8/1/2019 – ha chiarito che i numeri delle maglie utilizzate dai tesserati dell’ASD ATLETICO RACALE dovevano essere dedotti dalla colonna “numero del ruolo”.

Ha altresì precisato di aver erroneamente indicato nel rapportino di fine gara il numero del calciatore che, al 16′ del secondo tempo, ha sostituito il numero 2 PERRONE ANDREA: il soggetto in questione era il numero 16 SARACINO CHRISTIAN (19/04/1999).

Nell’ambito delle controdeduzioni inviate dall’ASD ATLETICO RACALE viene evidenziato – anche attraverso reperti fotografici – che ad entrare in campo è stato il numero 16 SARACINO CHRISTIAN (19/04/1999).E’ pertanto evidente che, per un verso l’ASD ATLETICO RACALE ha sempre mantenuto in campo tre giocatori “under” e che l’ASD CAROVIGNO CALCIO è stata indotta in errore dall’erroneo contenuto del rapportino consegnato dall’Arbitro a fine gara (che indicava l’entrata in campo al 16′ del secondo tempo del numero 13 VERARDO ANTONIO (16/11/1986).

Tanto premesso

DELIBERA

1) di rigettare il reclamo proposto dall’ASD CAROVIGNO CALCIO e, per l’effetto, di confermare il risultato conseguito sul campo di 0 – 1 in favore dell’ASD ATLETICO RACALE;  

2) di non addebitare la tassa reclamo sul conto dell’istante, alla luce dell’errore materiale descritto in premessa.

GARE DEL 6/ 1/2019

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA’

AMMENDA

Euro 200,00 ATLETICO RACALE Propri tifosi facevano esplodere un petardo sugli spalti senza conseguenze.

Euro 200,00 NOVOLI Propri tifosi accendevano alcuni fumogeni e petardi sugli spalti senza conseguenze.

Euro 100,00 UGENTO Propri tifosi accendevano un fumogeno sugli spalti senza conseguenze.

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 31/ 5/2019

SPAGNOLO ANTONIO (SALENTO FOOTBALL)      

Seppur inibito fino al 31/03/2019, sostava nella zona antistante gli spogliatoi: invitato ad allontanarsi dal Commissario di campo proferiva al suo indirizzo espressioni ingiuriose ed irriguardose.

Nonostante l’invito ad allontanarsi rimaneva negli spogliatoi per circa un’ora.

A fine gara si ripresentava nuovamente nella zona antistante gli spogliatoi.

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 10/ 2/2019

MILELLI FABRIZIO (ATLETICO RACALE)      

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 10/ 2/2019

CERBINO PABLO (ATLETICO ARADEO)   VIGNOLA GIUSEPPE (CAROVIGNO CALCIO)

SQUALIFICA FINO AL 17/ 1/2019

PUTORTI GIANDOMENICO (VIGOR MOLES)      

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E

DEICCO DAVIDE (ATLETICO RACALE)   MAZZEO LORENZO (TAURISANO 1939)
PREITE RICCARDO (TAURISANO 1939)   CARROZZA FERNANDO (UGENTO)

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

ELIA ANTONIO (ATLETICO ARADEO)   MOTTI DIEGO (CAROVIGNO CALCIO)
CARLUCCI ANDREA (LORENZO MARIANO)   PEPE EMANUELE (NOVOLI)
FIORENTINO ALESSANDRO (SAN MARCO)   PERMETI RUBEN (UGGIANO CALCIO)
AZZARITI PASQUALE (VIGOR MOLES)   GIOVANNIELLI ALESSANDRO (VIRTUS BITRITTO)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (X INFR)

MARASCO GIOVANNI (NOVOLI)      

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

MOTTI MATTIA (CAROVIGNO CALCIO)   SPEDICATO SAMUELE (UGGIANO CALCIO)
VERNICE ROBERTO (VIGOR MOLES)      

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 16/12/2018

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

GARA DEL 16/12/2018 FOOTBALL CLUB MANFREDONIA – CANOSA

Il Giudice Sportivo;

esaminati gli atti ufficiali;

rilevato che, con preannuncio a mezzo fax seguito da tempestivo reclamo – ritualmente inviato alla controparte – l’ASD FOOTBALL CLUB MANFREDONIA chiedeva di comminare all’ASD CANOSA la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3 – 0 in proprio favore, per avere la società ospitata schierato in campo il tesserato CAPUTO ANTONIO (06/03/2003) in assenza dell’attestato di maturità agonistica previsto dall’art. 34 comma 3 delle N.O.I.F..

Dalle verifiche effettuate presso l’Ufficio Tesseramenti di questo Comitato è emersa l’assenza di qualsivoglia attestato di maturità agonistica in favore del tesserato CAPUTO ANTONIO – che ha compiuto 15anni ma che alla data di disputa della gara non ne aveva (come non ne ha ancora oggi) compiuto 16 anni, limite di età fissato dalle N.O.I.F. per la libera partecipazione alle gare dei campionati dilettantistici organizzati dal Comitato Regionale Puglia.

Pertanto – in base all’art. 34 ultimo comma delle N.O.I.F. – deve essere applicata la sanzione prevista dall’art. 17 comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva.

Tanto premesso

DELIBERA

1) di accogliere il reclamo proposto dall’ASD FOOTBALL CLUB MANFREDONIA e, per l’effetto, di comminare all’ASD CANOSA la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3 – 0 in favore della società ospitante;

2) di non addebitare la tassa reclamo, stante l’accoglimento del medesimo.

GARA DEL 16/12/2018 RAGAZZI SPRINT CRISPIANO – SAVA

Il Giudice Sportivo;

letti gli atti ufficiali;

rilevato che, con preannuncio a mezzo telegramma seguito da tempestivo reclamo – ritualmente inviato alla controparte – l’ASD SAVA ha chiesto l’applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara con ilrisultato di 0 – 3 in danno dell’ASD RAGAZZI SPRINT CRISPIANO, lamentando la posizione irregolare del tesserato NASOLE FRANCESCO (19/11/1998), il quale non avrebbe scontato la squalifica di una giornata pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 81 del 19/04/2018.

Rimarca la reclamante che, dopo la gara del 14/04/2018, la squadra dell’ASD RAGAZZI SPRINT CRISPIANO partecipante al campionato Regionale Juniores – era stata eliminata e, pertanto, non aveva più disputato ulteriori gare nella stagione sportiva 2017/2018.

Eccepiva poi che il NASOLE (classe 1998) non poteva scontare la squalifica nella stagione sportiva 2018/2019 nell’ambito del campionato Regionale Juniores, avendo superato i limiti di età (in tale campionato i “fuori quota” devono essere nati almeno nel 1999).

Ai sensi dell’art. 22 comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva la sanzione doveva essere obbligatoriamente scontata nelle gare ufficiali disputate dalla prima squadra, nel caso di specie quella che disputa il campionato di Prima Categoria.

Rileva infine la reclamante che il calciatore NASOLE è sempre stato inserito in distinta in tutte le gare del campionato di Prima Categoria 2018/2019, disputate dall’ASD RAGAZZI SPRINT CRISPIANO e, più precisamente, in quelle disputate il 23/09/2018, 30/09/2018, 07/10/2018, 14/10/2018, 21/10/2018, 28/10/2018, 04/11/2018, 11/11/2018,18/11/2018, 02/12/2018, 09/12/2018, 13/12/2018.

Rileva questo Giudice Sportivo che tutte le doglianze articolate dalla reclamante risultano documentalmente fondate in quanto, dopo la squalifica pubblicata nell’aprile 2018, il tesserato NASOLE FRANCESCO non ha disputato alcun ulteriore incontro nell’annata sportiva 2017/2018, stante l’eliminazione dell’ASD RAGAZZI SPRINT CRISPIANO dal campionato Regionale Juniores.

Nell’ambito della stagione sportiva 2018/2019 il soggetto in questione è stato inserito nella distinta dei giocatori della squadra dell’ASD RAGAZZI SPRINT CRIPIANO – partecipante al campionato di Prima Categoria – in tutte le gare suindicate, precedenti a quella del 16/12/2018 oggetto di reclamo.

Ai sensi dell’art. 22 comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva “la squalifica non si considera scontata qualora il calciatore squalificato sia inserito nella distinta di gara “.

Tanto premesso

DELIBERA

1) di accogliere il reclamo proposto dall’ASD SAVA e, per l’effetto, di comminare ex art. 17 comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva all’ASD RAGAZZI SPRINT CRISPIANO la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 – 3.

2) di non addebitare la tassa reclamo, stante l’accoglimento del medesimo.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA’

PERDITA DELLA GARA

CANOSAVedi delibera.

RAGAZZI SPRINT CRISPIANOVedi delibera.

GARE DEL 6/ 1/2019

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

PREANNUNCIO DI RECLAMO

GARA DEL 6/ 1/2019 SPORT LUCERA – GIOV.CALCIO CERIGNOLA SRL

Preso atto del preannuncio di reclamo da parte della Societa’ GIOV.CALCIO CERIGNOLA SRL si soprassiede ad ogni decisione in merito. Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.

GARA DEL 6/ 1/2019 ATLETICO VEGLIE – CITTA DI RACALE

Il Giudice Sportivo esaminati gli atti ufficiali;

rilevato che al 39º minuto del II^ tempo la Società ATLETICO VEGLIE che aveva iniziato la gara con numero 11 tesserati rimaneva in campo con numero 6 giocatori per cui l’arbitro era costretto ad interrompere l’incontro;

visti ed applicati gli artt. 17 C.G.S. e 73 comma 2 delle N.O.I.F.

D E L I B E R A

di comminare alla Società ATL. VEGLIE la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 – 3 in favore della Società CITTA DI RACALE.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA’

PERDITA DELLA GARA:

ATLETICO VEGLIE vedi delibera

AMMENDA

Euro 500,00 ATLETICO VEGLIE

Nel corso della gara,un proprio dirigente permetteva l’ingresso di n.

4 tifosi all’interno del terreno di gioco, aprendo la porta di comunicazione con la tribuna. Al termine della gara una decina di persone estranee entravano sul terreno di gioco avvicinandosi al direttore di gara con fare minaccioso ed intimidatorio. Solo la presenza dei carabinieri impediva loro di entrare in contatto con l’arbitro. Gli stessi sostenitori entravano nello spazio antistante gli spogliatoi e colpivano con calci e pugni la porta dello spogliatoio arbitrale. All’uscita dall’impianto di gioco, inoltre, un tifoso colpiva il finestrino dell’autovettura dell’arbitro, minacciandolo.

Euro 300,00 CITTA DI MASSAFRA Propri sostenitori accendevano fumogeni sugli spalti senza conseguenze e inneggiavano cori ingiuriosi nei confronti dell’arbitro e dei commissari di campo

Euro 200,00 ARS ET LABOR GROTTAGLIE Propri sostenitori facevano esplodere un petardo e accendevano 5 fumogeni senza conseguenze

Euro 100,00 VIRTUS LOCOROTONDO 1948 Propri sostenitori accendevano fumogeni nel corso della gara(1^ RECIDIVA)

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 7/ 2/2019

PALMISANO NICOLA (VIRTUS LOCOROTONDO 1948)      

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 24/ 1/2019

LILLO VITO (ATLETICO VEGLIE)      

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 17/ 1/2019

PALADINI RICCARDO (ATLETICO VEGLIE)   CIMINO ANTONIO (DON BOSCO MANDURIA)
CAPUZZIMATI CATALDO (SAN MARZANO)      

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 17/ 1/2019

TODARO FRANCESCO (SAN MARZANO)      

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E

BOLLARDI FABRIZIO (ATLETICO VEGLIE)   GATTO GIANMARIA (ATLETICO VEGLIE)
LUPO ANTONIO (ATLETICO VEGLIE)   PENDINELLI GIOVANNI (ATLETICO VEGLIE)
TAURISANO DANIELE (ATLETICO VEGLIE)      

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

GALEANDRO LUIGI (ARS ET LABOR GROTTAGLIE)   SCHITO LUIGI (CALCIO SOLETO)
CAMARA SEKOU (CITTA DI MASSAFRA)   GRECO DANIELE (CITTA DI MASSAFRA)
NAGLIERI MATTEO (IDEALE BARI)   PAPARELLA VINCENZO (REAL SANNICANDRO)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

LANDOLFI NICOLA (CANOSA)   INGUSCIO STEFANO (CITTA DI RACALE)
CAGGIANO SIMONE (FOGGIA INCEDIT)   LAROSSA EMILIO (NUOVA DAUNIA FOGGIA 1949)
URSO ANTONIO (POGGIARDO)   COSTANTINO LORENZO (POLIMNIA CALCIO)
PATTI DANIELE (POLIMNIA CALCIO)   TALO AGOSTINO (SAN MARZANO)
LONGO EMMANUEL (VIRTUS LECCE)      

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

GARE DEL 16/12/2018

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

GARA DEL 16/12/2018 SAVELLETRI – ATLETICO PEZZE 2011

Il Giudice Sportivo, esaminati gli atti ufficiali, rilevato che con reclamo tempestivamente preannunciato e comunicato a controparte, la società ASD Atletico Pezze adiva questo GS avverso il risultato della gara indicata in oggetto, chiedendo la perdita della gara a carico della controparte, per aver la società ASD Savelletri violato le disposizioni relative all’impiego dei calciatori juniores pubblicate sul C.U. nº 7 in data 30/07/2018 e per aver schierato in campo il calciatore Speciale Vito (23.12.2000), non regolarmente tesserato;

che a seguito del supplemento di rapporto reso dal direttore di gara, è emerso che la sostituzione dei calciatori Rubino Stefano (27.02.1998) e Sibilio Paolo (07.07.1997) è avvenuta contemporaneamente, senza che il gioco fosse stato ripreso;

che da verifiche effettuate presso l’ufficio tesseramento del CR Puglia, è emerso altresì che il calciatore Speciale Vito risulta regolarmente tesserato con la Soc. ASD Savelletri in data 15.12.2018 e che, pertanto, aveva diritto a prendere parte alla gara in oggetto del 16.12.2018;

tutto ciò premesso,

DELIBERA

– di respingere il reclamo proposto dalla società ASD Atletico Pezze;

– di confermare il risultato conseguito sul campo, di 2 – 0 in favore della società ASD Savelletri;

– di addebitare la tassa reclamo sul conto dell’istante.

GARE DEL 6/ 1/2019

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA’

AMMENDA

Euro 200,00 CIVITAS CONVERSANO 1924 Propri sostenitori si recavano dagli spalti nei pressi degli spoglatoi per separare un proprio calciatore appena sostituito dall’allenatore della società ospitata allontanato precedentemente dal direttore di gara in quanto gli stessi stavano per entrare in contatto fisico.

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 24/ 1/2019

LATINO SERGIO (REAL NEVIANO)      

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 17/ 1/2019

RIZZO ANTONIO (SOCCER DREAM PARABITA)      

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 17/ 1/2019

PAPPALARDO GIOVANNI (SAN GIORGIO CALCIO 2017)   DI FRANCO CESARE (TROIA A.S.D.)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E

PASCALI ALESSANDRO (BAGNOLO)   CECI NICOLA (FRAGAGNANO)
RUSSO MARIO (SOCCER DREAM PARABITA)      

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

PROTOPAPA GIANLUIGI (ALESSANO)   DE MASI MATTEO (ARMANDO PICCHI SPECCHIA)
ROMITO GIANVITO (SAVELLETRI)   FATTIZZO MARCO (SOCCER DREAM PARABITA)
MARZANO ALESSANDRO (SOCCER DREAM PARABITA)   LAMANNA COSIMO (VIRTUS CASTELLANA)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARA/E

CANCELLI GIANMARCO (BAGNOLO)      

A fine gara.

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

DE PASCALIS ANTONIO (ALESSANO)   BLASI GIOVANNI (ATLETICO AZZURRI S.RITA)
DIBELLO MICHELE (CIVITAS CONVERSANO 1924)      

CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 REGIONALI

GARE DEL 7/ 1/2019

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

PREANNUNCIO DI RECLAMO

GARA DEL 7/ 1/2019 RINASCITA RUTIGLIANESE – BITETTO

Preso atto del preannuncio di reclamo da parte della Societa’ A.S.D. BITETTO si soprassiede ad ogni decisione in merito. Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE  

composto da:

– Avv. Angelo LO VECCHIO MUSTI       – Presidente

– Avv. Gioacchino GHIRO                                – componente

– Avv. Giancarlo DE PEPPO – componente

nel procedimento

promosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con atto del 11/10/2018     (prot. n. 3508/1198/Procura Federale 17 – 18 cs/SDS) nei confronti:

  • di DE FLORIO Luigi per violazione dell’art.1/bis comma 1 Codice di Giustizia Sportiva.
  • di SPADAVECCHIA Giuseppe per violazione dell’art.1/bis comma 1 Codice di Giustizia Sportiva.
  • di PULPITO Vincenzo per violazione dell’art.1/bis comma 1 Codice di Giustizia Sportiva.

FATTO

Venuta a conoscenza di una condotta minacciosa tenuta al termine della gara GROTTAGLIE – MANDURIA del 9/11/2017, dai tesserati della società Manduria, innanzi menzionati la Procura Federale affidava ad un suo collaboratore le relative indagini a conclusione delle quali veniva data comunicazione al Procuratore Generale dello Sport del C.O.N.I., ai deferitti succitati e alla società Manduria, la quale ultima in termini, raggiungeva con la Procura Federale un accordo ai sensi dell’art. 32 sexies Codice di Giustizia Sportiva (di cui al Comunicato Ufficiale n. 63/AA del 6/9/2018).

Sulla base delle indagini svolte dal collaboratore federale e nella carenza di trasmissione di memorie e/o documenti da parte degli altri incolpati su menzionati, la Procura Federale, con nota del 11/10/2018, deferiva questi ultimi al Tribunale Federale Territoriale affinché rispondessero delle violazioni loro contestate.

Verificata la regolarità delle comunicazioni di rito il Tribunale Federale Territoriale disponeva, con raccomandata A.R. del 25/10/2018 la convocazione dei deferiti per l’udienza del 17/12/2018 alla quale compariva solo l’Avv. Nicola Monaco per la Procura Federale.

Nell’assenza dei Sigg.ri DE FLORIO Luigi, SPADAVECCHIA Giuseppe e PULPITO Vincenzo (benché regolarmente convocati) veniva dichiarata chiusa la fase istruttoria e , raccolte le conclusioni dell’Avv. Nicola MONACO il quale chiedeva affermarsi la responsabilità dei deferiti  ed infliggersi agli stessi le seguenti sanzioni:

– per il sig. DE FLORIO Luigi la squalifica per n. 3 giornate;

– per il sig. SPADAVECCHIA Giuseppe la inibizione per mesi 3;

– per il sig. PULPITO Vincenzo la inibizione per mesi 1;

Il tribunale si riservava di decidere.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dalla documentazione acquisita al processo risulta pacificamente provato che il sig. DE FLORIO Luigi (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Manduria) si è reso responsabile della violazione dell’art. 1Bis comma 1 Codice di Giustizia Sportiva, per aver a fine gara, GROTTAGLIE – MANDURIA dell’8/11/2017 nella qualità di capitano della squadra ospitata mentre rientrava negli spogliatoi, mimato segni provocatori e di sfida nei confronti di uno spettatore, provocando la reazione dei tifosi locali, alcuni dei quali tentavano di scavalcare la rete di recinzione.

Analoga responsabilità va affermata per il sig. SPADAVECCHIA Giuseppe (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società MANDURIA) e per il sig. PULPITO Vincenzo per aver il primo manifestato espressioni gravemente minacciose nei confronti di dirigenti della squadra del GROTTAGLIE e il secondo per aver pronunciato più volte, nei confronti di un tesserato della società GROTTAGLIE, le seguenti testuali espressioni “nemmeno le partite aggiustate sapete fare”.

I deferiti su menzionati vanno pertanto puniti come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale Puglia, nell’affermare la responsabilità dei deferiti innanzi più volte menzionati, infligge agli stessi le seguenti sanzioni:

– al calciatore DE FLORIO Luigi la squalifica per n. 3 giornate;

– al sig. SPADAVCHIA Giuseppe (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società MANDURIA) la inibizione per la durata di mesi 3;

– al sig. PULPITO Vincenzo (all’epoca dei fatti attivista della società MANDURIA)

la inibizione per la durata di mesi 1;

Così deciso in Bari nella Camera di consiglio del Tribunale Territoriale Puglia del 17/12/2018.

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall’Avv. Angelo LO VECCHIO MUSTI con la partecipazione dell’Avv. Antonio CONTALDI e dell’Avv. Michela TAMMA, e dell’Avv. Raffaele DRIMACO (Rappresentante AIA), nella riunione del 7 Gennaio  2019, ha adottato i seguenti provvedimenti:

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARA: U.G. MANDURIA SPORT – POL. D. VIRTUS MATINO del 2/12/2018 (Reclamo della POL. D. VIRTUS MATINO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 400.00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 48 in data 6/12/2018 del Comitato Regionale Puglia).

Esaminati gli atti ufficiali;

letto il reclamo innanzi citato;

effettuati i necessari accertamenti;

rilevato che l’accensione di un solo fumogeno da parte dei sostenitori della società POL. D. VIRTUS MATINO è avvenuta non già nel corso della gara ma a fine della stessa e senza conseguenze così come affermato dal Commissario di campo;

considerato pertanto che non può trovare applicazione la recidiva contestata, essendo le precedenti di diversa natura per cui il succitato comportamento dei sostenitori della società POL. D. VIRTUS MATINO può essere adeguatamente punito con la sanzione dell’ammenda di € 100,00.

P.Q.M.

Delibera

Ridursi a € 100,00 l’ammenda inflitta alla società POL. D. VIRTUS MATINO;

non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.

CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES

GARA: A.S.D. RAGAZZI SPRINT CRISPIANO – A.S.D. MARTINA CALCIO 1947 del 8/12/2018 (Reclamo della A.S.D. RAGAZZI SPRINT CRISPIANO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore BELLO Francesco di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 50 in data 13/12/2018 del Comitato Regionale Puglia).

Esaminati gli atti ufficiali;

letto il reclamo a margine citato;

effettuati i necessari accertamenti

rilevato che quanto dedotto dalla reclamante ha trovato solo parziale conferma negli atti ufficiali potendosi ritenere il comportamento del calciatore BELLO Francesco gravemente antisportivo e irriguardoso nei confronti dell’arbitro e quindi punibile con la squalifica fino al 16/1/2019.

P.Q.M.

Delibera

Ridursi al 16/1/2019 la squalifica inflitta al calciatore BELLO Francesco;

non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.

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