Stupiti un pò tutti dall’ultimo comunicato del GIUDICE SPORTIVO, nessuno si aspettava delle decisioni del genere dopo chela gara GS SANT’AGATA-POLISPORTIVA TRANI (1-4) si era conclusa regolarmente. Ebbene SUPER STANGATA PER I FOGGIANI (qui sotto le decisioni del giudice sportivo) che hanno subito deciso di presentare ricorsi in tutte le sedi possibili. A detta dei dirigenti alcuni calciatori (e pare ci siano prove certe) non erano neppure in campo e il direttore di gara SACCO DI BARI evidentemente non era in giornata.
Errori a ripetizione dei giovani direttori di gara: la settimana scorsa nel campo del settore giovanile un ALTRO ARBITRO aveva inflitto SEI giornate di squalifica ad un giovane calciatore, sbagliando totalmente persona e squadra (punizione poi REVOCATA con tanto di scuse da parte dell’AIA)…..SIAMO UN PO ALLA FRUTTA E A RIMETTERCI SONO CALCIATORI E DIRIGENZE………………
Il Giudice Sportivo Territoriale,
esaminati gli atti ufficiali, rilevato che al 5º del secondo tempo, seguito di una decisione tecnica, l’arbitro non concedeva un calcio di rigore richiesto dai calciatori della società ASD SANT’AGATA DI PUGLIA; che al 35º del secondo tempo, durante un’interruzione di giuoco, i calciatori della società ASD SANT’AGATA DI PUGLIA: Amoruso Luca Vincenzo (8); Mazzanti Generoso Emanuele (7); Delli Carri Gabriele (6) e Di Franco Matteo (18), in segno di protesta, si avvicinavano al Direttore di gara proferendogli ripetute frasi ingiuriose e minacciose, intimandogli di non interrompere la gara in caso di plurime espulsioni; nella circostanza il capitano della società ASD SANT’AGATA DI PUGLIA Pepe Luca Pio (10), proferiva frase irriguardosa all’indirizzo dell’arbitro, precisandogli che non avrebbe portato la calma tra i propri compagni di squadra, di fatto omettendo qualsiasi intervento che agevolasse il regolare svolgimento della gara
in considerazione della situazione venutasi a creare, l’arbitro decideva di portare a termine la gara pro forma; fino alla conclusione dell’incontro, i calciatori della società ASD SANT’AGATA DI PUGLIA: Amoruso Luca Vincenzo (8); Mazzanti Generoso Emanuele (7); Delli Carri Gabriele (6) e Di Franco Matteo (18); Mammolino Alessandro (2); Bonuomo Benvenuto (9); Cobuzzi Alesssio (11); il capitano Pepe Luca Pio (10); Soldo Francesco Paolo (4), proferivano all’indirizzo dell’Arbitro ripetute frasi ingiuriose e minacciose; a fine gara Mazzanti Generoso Emanuele (7) si avvicinava all’Arbitro stringendogli il collo con una mano reiterando il proprio comportamento minaccioso, senza ulteriori conseguenze; durante il corso degli eventi sopra riportati, né la forza pubblica sostitutiva né, tantomeno, alcuno dei dirigenti presenti in distinta per società ASD SANT’AGATA DI PUGLIA, interveniva per riportare alla ragione ed alla calma i propri calciatori
DELIBERA
di comminare, ai sensi dell’art. 10 CGS, alla società ASD SANT’AGATA DI PUGLIA la punizione sportiva della perdita della gara confermando il risultato di 1 – 4 in favore della società POLISPORTIVA TRANI 2006 quale miglior risultato conseguito sul campo; di comminare ai sensi dell’art. 36 comma 1 lett. a) CGS ai seguenti calciatori della società ASD SANT’AGATA DI PUGLIA: Amoruso Luca Vincenzo (8); Delli Carri Gabriele (6) e Di Franco Matteo (18); Mammolino Alessandro (2); Bonuomo Benvenuto (9); Cobuzzi Alesssio (11); Soldo Francesco Paolo (4), la squalifica per n. 4 giornate; di comminare ai sensi dell’art. 36 comma 1 lett. a) CGS al calciatore della società ASD SANT’AGATA DI PUGLIA Pepe Luca Pio (10) la squalifica per n. 6 giornate – sanzione aggravata poiché capitano; di comminare ai sensi dell’art. 36 comma 1 lett. B CGS al calciatore della società ASD SANT’AGATA DI PUGLIA Mazzanti Generoso Emanuele (7) la squalifica fino la 19/07/2026; di comminare a carico della società ASD SANT’AGATA DI PUGLIA l’ammenda di € 300,00 per non aver impedito lo svolgersi degli eventi sopra riportati senza, di fatto, aver prestato alcun intervento utile a garantire il regolare svolgimento della gara.