Tutte le decisioni del giudice sportivo dall’Eccellenza alla Seconda categoria

Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti, Avv. Angelo Maria Romano, assistito dal rappresentante dell’A.I.A., Sig. Pasquale Cariello (Delegato del CRA Puglia), nella riunione del 5/3/2019, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

CAMPIONATO ECCELLENZA

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

DISPOTO ERNESTO (FORTIS ALTAMURA)      

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (X INFR)

GOGOVSKI HRISTO (ATLETICO VIESTE)      

GARE DEL 2/ 3/2019

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

DE IUDICIBUS GIOACCHINO (ALTO TAVOLIERE SAN SEVERO)      

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

QUARTA CHRISTIAN (BRINDISI FOOTBALL CLUB)      

GARE DEL 3/ 3/2019

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

PREANNUNCIO DI RECLAMO

GARA DEL 3/ 3/2019 MOLFETTA CALCIO – FORTIS ALTAMURA

Preso atto del preannuncio di reclamo da parte della Società A.S.D. MOLFETTA CALCIO si soprassiede ad ogni decisione in merito. Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA’

AMMENDA

Euro 1.000,00 MOLFETTA CALCIO

Propri tifosi lanciavano un rotolo di corda in campo senza conseguenze (2^ RECIDIVA). A fine gara un soggetto estraneo all’interno del recinto di gioco proferiva espressioni irriguardose all’indirizzo della terna arbitrale (2^ RECIDIVA). A fine gara propri sostenitori lanciavano in campo un birillo di gomma gialla che cadeva a circa due metri da un assistente dell’Arbitro e dai Commissari di campo. Infine veniva lanciato in campo un fumogeno senza conseguenze (1^ RECIDIVA).

Euro 600,00 BARLETTA 1922 Propri tifosi colpivano ripetutamente con sputi un assistente dell’Arbitro (2^ RECIDIVA).

Euro 300,00 VIGOR TRANI CALCIO

Durante l’intervallo 4 soggetti estranei entravano negli spogliatoi ed uno di essi proferiva espressioni ingiuriose e minacciose all’indirizzo dell’Arbitro (1^ RECIDIVA).

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 7/ 4/2019

D ALESSIO SALVATORE (MOLFETTA CALCIO)   CAPOZZA BIAGIO MAURIZIO (UNIONE CALCIO BISCEGLIE)

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 14/ 3/2019

BARIONE FRANCESCO (TERLIZZI CALCIO)      

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER CINQUE GARA/E EFFETTIVA/E

LEGARI LORENZO (MOLFETTA CALCIO)      

Dopo l’assegnazione di un calcio di rigore in favore della squadra avversaria si portava verso l’Arbitro e, cercando di non farsi notare,lo colpiva con un pestone al piede, procurandogli lieve e momentaneo dolore. Inoltre ritardava l’uscita dal terreno di gioco.

SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E

TELERA GIUSEPPE (BARLETTA 1922)   VITALE MARCO (MOLFETTA CALCIO)

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

SCHIAVONE SERGIO (OTRANTO)      

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (X INFR)

BARTOLI RENATO (MOLFETTA CALCIO)      

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

LORUSSO BARTOLOMEO (MOLFETTA CALCIO)   DETULLIO CRISTIAN (MOLFETTA SPORTIVA 1917 B.)

CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 17/ 2/2019

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

GARA DEL 17/ 2/2019 NOVOLI – SALENTO FOOTBALL

Il Giudice Sportivo; letti gli atti ufficiali; rilevato che, con preannuncio a mezzo fax seguito da tempestivo reclamo – ritualmente inviato alla controparte – l’ACD SALENTO FOOTBALL chiedeva di disporsi la ripetizione della gara, per un presunto errore tecnico in cui sarebbe incorso il Direttore di Gara.

Rimarcava che prima della segnatura di una rete da parte dell’ASD NOVOLI sarebbero stati presenti nell’area di rigore due palloni, che avrebbero influito in modo essenziale sull’esito finale dell’azione.

Trasmetteva proprie controdeduzioni l’ASD NOVOLI con fax del 01/03/2019, rimarcando l’inconferente richiamo ad opera della ricorrente della regola 9 del Giuoco del Calcio, dovendosi di contra far riferimento alla Regola 5 che regolamenta l’ipotesi di interferenza esterna, fra cui rientra quella della presenza di un secondo pallone sul terreno di gioco durante la gara.

Sosteneva altresì che, ai sensi dell’art. 29 comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva, il Giudice Sportivo non può giudicare fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall’Arbitro o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi – ai sensi della Regola 5 del Regolamento di Giuoco.

Rileva questo Giudice Sportivo che l’Arbitro – nell’ambito del supplemento di rapporto reso il 17/02/2019 – ha espressamente dichiarato che “al 5′ del 2º tempo, in occasione della rete della squadra di casa, era presente a gioco in svolgimento in area di rigore un secondo pallone giudicato da me ininfluente ai fini del prosieguo dell’azione”.

Rimarca pertanto il Giudice Sportivo di non poter assumere alcuna autonoma decisione in merito, ai sensi dell’art. 29 comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva.

Dà altresì atto che è stata comminata l’inibizione al Sig. FRASSANITO MARCO (SALENTO FOOTBALL) fino al 21/03/2019, in quanto a fine gara un soggetto non inserito in distinta – ma qualificatosi come Vice Presidente della squadra – ha proferito espressioni ingiuriose e minacciose all’indirizzo di un assistente dell’Arbitro.

Tale sanzione va revocata, non avendo l’Arbitro identificato personalmente il tesserato in questione.

Tanto premesso

DELIBERA

1) di rigettare il reclamo proposto dall’ACD SALENTO FOOTBALL e, per l’effetto, di confermare il risultato conseguito sul campo di 2 – 1 in favore dell’ASD NOVOLI;

2) di revocare l’inibizione fino al 21/03/2019 comminata al Dirigente FRASSANITO MARCO (SALENTO FOOTBALL);

3) di comminare all’ACD SALENTO FOOTBALL l’ammenda di € 200 per la presenza a fine gara di un soggetto non identificato – che proferiva espressioni ingiuriose e minacciose all’indirizzo di un assistente dell’Arbitro;

4) di addebitare la tassa reclamo sul conto dell’istante.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA’

AMMENDA

Euro 300,00 SALENTO FOOTBALL Vedi delibera.

GARE DEL 24/ 2/2019

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

GARA DEL 24/ 2/2019 SPORTING DONIA – REAL SITI

Il Giudice Sportivo;

letti gli atti ufficiali;

rilevato che, con reclamo tempestivamente inviato a controparte, l’ASDSPORTING DONIA chiedeva l’applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3 – 0 in suo favore ed in danno dell’AC REAL SITI per aver tale società schierato il tesserato SPARAPANO LUIGI (16/05/2000), presuntivamente in posizione irregolare poiché presente nell’elenco degli svincolati ai sensi dell’art. 107 delle N.O.I.F., pubblicato sul C.U. n. 7 del 30/07/2018.

Da accertamenti svolti presso l’Ufficio Tesseramenti di questo Comitato è emerso che lo SPARAPANO LUIGI – alla data di disputa della gara (24/02/2019) – risultava svincolato: pertanto la sua partecipazione alla medesima con il n. 2 risulta irregolare.

Tanto premesso

DELIBERA

1) di accogliere il reclamo proposto dall’ASD SPORTING DONIA e, per l’effetto, di comminare all’AC REAL SITI la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3 – 0;

2) di non addebitare la tassa reclamo sul conto dell’istante, alla luce dell’accoglimento del medesimo.

GARE DEL 2/ 3/2019

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

PREANNUNCIO DI RECLAMO

GARA DEL 2/ 3/2019 REAL SITI – MARTINA CALCIO 1947

Preso atto del preannuncio di reclamo da parte della Società A.S.D.

MARTINA CALCIO 1947 si soprassiede ad ogni decisione in merito.

Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (X INFR)

LACERENZA ALESSANDRO (REAL SITI)      

GARE DEL 3/ 2/2019

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

GARA DEL 3/ 2/2019 NORBA CONVERSANO – AUDACE BARLETTA

Il Giudice Sportivo;

esaminati gli atti ufficiali;

rilevato che, con preannuncio a mezzo PEC seguito da tempestivo reclamo – ritualmente inviato a controparte – la GSD AUDACE BARLETTA chiedeva l’applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 – 3 in suo favore ed in danno dell’ASD NORBA CONVERSANO – in relazione alla posizione irregolare del tesserato BELVISO LUCA (19/09/2000).

Sostiene la reclamante che BELVISO LUCA è stato squalificato per una giornata come calciatore non espulso dal campo (vedi C.U. n. 59 del 24/01/2019) e non poteva scontare la squalifica nella gara di recupero disputata dall’ASD NORBA CONVERSANO il 24/01/2019, non applicandosi al caso di specie il principio della squalifica automatica (art. 19, comma 10 del Codice di Giustizia Sportiva).

La squalifica non sarebbe stata scontata neanche in occasione della successiva gara del 27/01/2019, in quanto l’ASD NORBA CONVERSANO lo aveva schierato in distinta con il n. 15.

Dal referto arbitrale risulta che BELVISO LUCA ha partecipato attivamente alla gara in contestazione, essendo entrato in campo al 34′ del 2º tempo.

Ha trasmesso proprie controdeduzioni l’ASD NORBA CONVERSANO il 18/02/2019, asserendo che il calciatore BELVISO LUCA era stato espulso nel corso della gara e precisamente nei minuti di recupero del 2º tempo (50º minuto): pertanto l’Arbitro correttamente lo avrebbe inserito nella sezione giocatori espulsi nell’ambito del rapportino di gara.

La resistente dichiara di ritenere che la squalifica sia stata automaticamente scontata in occasione della gara di recupero del 24/01/2019 e che, conseguentemente, il BELVISO era stato inserito nella distinta di gara del 27/01/2019 ed aveva attivamente partecipato all’incontro del 3/02/2019.

Rileva questo Giudice Sportivo che l’Arbitro, nel referto di gara del 20/01/2019, ha indicato che il tesserato BELVISO LUCA è stato espulso dopo il termine della gara (seppur sul terreno di gioco) e tale circostanza è stata confermata con supplemento telefonico del 05/03/2019.

Sul punto il Giudice rimarca che sia l’art. 19 comma 10 del Codice di Giustizia Sportiva che l’art. 45 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva prevedono la squalifica automatica senza declaratoria del Giudice Sportivo per “il calciatore espulso dal campo nel corso di una gara ufficiale”.

Poiché nel caso di specie l’espulsione è stata notificata dopo il termine della gara, non poteva aver luogo alcun automatismo e la sanzione non si può ritenere scontata con riferimento alla gara di recupero del 24/01/2019, poiché la sanzione è stata inflitta da questo Giudice con C.U. n. 59 del 24/01/2019: ai sensi dell’art. 22 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva “le sanzioni che comportano squalifiche dei tesserati decorrono dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione sul Comunicato Ufficiale”.

Tanto premesso

DELIBERA

1) di accogliere il reclamo proposto dal GSD AUDACE BARLETTA e, per l’effetto, di infliggere all’ASD NORBA CONVERSANO la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 – 3;

2) di non addebitare la tassa reclamo sul conto dell’istante, alla luce dell’accoglimento dello stesso.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA’

AMMENDA

Euro 400,00 ATLETICO TRICASE Propri tifosi facevano esplodere due petardi senza conseguenze (1^ RECIDIVA).

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 7/ 4/2019

CASSANO ANGELO (NORBA CONVERSANO)      

A CARICO DI MASSAGGIATORI

SQUALIFICA. FINO AL 14/ 3/2019

GERVASI GIORGIO (LORENZO MARIANO)      

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E

COTA ALIBERTO (ATLETICO RACALE)   GROSSO GIANMARCO (DON UVA CALCIO 1971)

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

PIGNATALE DAVID (GINOSA)   PRESICCE SIMONE (LORENZO MARIANO)
PIZZUTO GABRIELE (RINASCITA RUTIGLIANESE)      

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA/E

SFORZA FEDERICO (BRILLA CAMPI)      

A fine gara.

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (X INFR)

TROILO DAVIDE (DON UVA CALCIO 1971)   FONTE ANDREA (OSTUNI 1945)

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

PORTALURI MATTIA (A. TOMA MAGLIE)   CARAVAGLIO DAVIDE (BRILLA CAMPI)
ROTUNNO ALBERTO (NUOVA SPINAZZOLA)   FLORO DANIELE (OSTUNI 1945)
USMAN BABA (OSTUNI 1945)   MASCIA LEONARDO (SPORTING DONIA)
STRIANO MAURIZIO (TAURISANO 1939)   TRAVERSA ANTONIO (TRULLI E GROTTE)
CANTALICE LUCA (VIGOR MOLES)      

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 3/ 3/2019

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA’

AMMENDA

Euro 600,00 SPORT LUCERA Al termine della gara propri sostenitori lanciavano all’indirizzo del Direttore di gara numerosi bicchieri e bottiglie di plastica. Inoltre,lo stesso veniva raggiunto da uno sputo che lo colpiva sulla tempia.

Euro 200,00 UNITED SLY Propri sostenitori accendevano 4 fumogeni prima del fischio di inizio della gara.

Euro 100,00 IDEALE BARI Propri sostenitori accendevano 4 fumogeni durante lo svolgimento della gara.

Euro 50,00 LATIANO Mancanza di acqua calda nello spogliatoio arbitrale.

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 14/ 3/2019

L ABBATE FRANCESCO (POLIMNIA CALCIO)   DI CATERINA ANTONIO (SPORT LUCERA)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E

PALMA ANTONIO (CEDAS AVIO BRINDISI)   BALDASSARRE DAVIDE (S.VITO)

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

ZOLLINO ALESSANDRO (CALCIO SOLETO)   LEPERA MATTIA (CEDAS AVIO BRINDISI)
CUOMO MATTEO (LATIANO)   PASCALICCHIO ANGELO (POLIMNIA CALCIO)
TUNNO ALESSIO (REAL GALATONE A.S.D.)      

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA/E

CURCI MARTINO (GIOV.CALCIO CERIGNOLA SRL)      

A fine gara

DALUISO GIUSEPPE (GIOV.CALCIO CERIGNOLA SRL)      

A fine gara

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (X INFR)

URSO ANTONIO (POGGIARDO)      

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

MILETO DANILO (ATLETICO ACQUAVIVA)   BOLLARDI FABRIZIO (ATLETICO VEGLIE)
CANDITO MATTEO (CALCIO SOLETO)   CRISANTEMO MICHELE (CANOSA)
MANASTERLIU GINO (CANOSA)   SILVESTRI VINCENZO (CITTA DI MASSAFRA)
FIERONI DAVIDE (FOOTBALL CLUB CAPURSO)   SCIANNANDRONE SALVATORE (FOOTBALL CLUB MANFREDONIA)
LAMUSTA ALESSIO (FUTURA MONTERONI)   TARRICONE MATTEO (GIOV.CALCIO CERIGNOLA SRL)
MINCUZZI DONATO (IDEALE BARI)   PIRINO GABRIELE (IDEALE BARI)
DERRICO ALESSANDRO (LATIANO)   BRUNETTI STEFANO (LEONESSA ERCHIE)
JACOB MAXIMILIANO (POGGIARDO)   UNGARO ANTONIO (REAL GALATONE A.S.D.)
GESUITO ALESSANDRO (REAL SANNICANDRO)   FRACASSO EMANUELE (SANARICA)
MARSANO MARCO (SANARICA)   SARACINO DANIELE (SANARICA)
PALERMO ANTONIO (SOCCER MODUGNO)   ERMINIO SILVIO (VIRTUS ANDRIA)

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

GARE DEL 24/ 2/2019

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

GARA DEL 24/ 2/2019 GRUMESE 1919 – VIRTUS CASTELLUCCIO SAURI

Esaminati gli atti ufficiali – ivi compreso il supplemento di rapporto reso dall’arbitro in data 05.03.2019;

rilevato che al 30º minuto del 2º tempo l’arbitro era costretto a sospendere la gara ed a rientrare negli spogliatoi in quanto, a seguito di un fallo di gioco, si era verificata una rissa che ha coinvolto i calciatori ed i dirigenti di entrambe le società;

che durante la sospensione della partita, il direttore di gara convocava nello spogliatoio i capitani delle due squadre nei confronti dei quali notificava i provvedimenti disciplinari non assunti precedentemente sul terreno di gioco e rappresentava che esistevano le condizioni necessarie per poter riprendere la gara;

che, a fronte della disponibilità conseguentemente espressa dal capitano della squadra di casa a riprendere il gioco, l’arbitro registrava il diniego da parte del capitano della squadra ospite alla stregua dell’asserita mancanza delle condizioni idonee di sicurezza per portare a termine l’incontro;

che l’arbitro, preso atto della rinunzia a proseguire la gara da parte della società VIRTUS CASTELLUCCIO e previo invito rivolto alle squadre di rassegnare riserve scritte, sospendeva definitivamente la partita;

tutto ciò premesso e rilevato,

DELIBERA

di comminare alla società VIRTUS CASTELLUCCIO:

  • la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3 – 0 in favore della società ASD GRUMESE;
  • la punizione sportiva della penalizzazione di 1 punto in classifica; 3. l’ammenda di EURO 100.00 per prima rinunzia;

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA’

PERDITA DELLA GARA:

VIRTUS CASTELLUCCIO SAURI Vedi delibera.

PENALIZZAZIONE PUNTI IN CLASSIFICA:

VIRTUS CASTELLUCCIO SAURI – 1 Vedi delibera.

AMMENDA

Euro 100,00 VIRTUS CASTELLUCCIO SAURI Vedi delibera.

GARE DEL 28/ 2/2019

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 4/ 4/2019

MICCOLIS SALVATORE (VIRTUS SAN FERDINANDO)      

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

SAMELE VINCENZO (VIRTUS CASTELLUCCIO SAURI)      

GARE DEL 3/ 3/2019

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

GARA DEL 3/ 3/2019 TROIA A.S.D. – SAN GIOVANNI ROTONDO

Il Giudice Sportivo

Esaminati gli atti ufficiali;

rilevato che al 1º minuto del 2º tempo la Soc. ACD SAN GIOVANNI ROTONDO che aveva iniziato la gara con nº 7 giocatori, rimaneva in campo con soli 6 tesserati poiché un calciatore a seguito di infortunio era costretto a lasciare il terreno di gioco;

rilevato che il direttore di gara, a termine di regolamento, era costretto ad interrompere definitivamente la gara;

visti ed applicati gli artt. 17 comma 1 C.G.S. e art. 73 comma 2 delle N.O.I.F.,

DELIBERA

di comminare alla Soc. ACD SAN GIOVANNI ROTONDO la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 4 – 0 in favore della soc. G.S. TROIA ASD come miglior risultato conseguito sul campo.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA’

PERDITA DELLA GARA:

SAN GIOVANNI ROTONDO Vedi delibera.

AMMENDA

Euro 250,00 SALVE Propri sostenitori accendevano al 6º minuto del 2º tempo due fumogeni, senza conseguenze (1º recidiva).

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 4/ 4/2019

ANTONACCI MAURO (REAL NEVIANO)   LATINO SERGIO (REAL NEVIANO)
MASTORE ANTONIO (REAL NEVIANO)      

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 14/ 3/2019

PETRACHI ALVARO (GOLEADOR MELENDUGNO)      

SQUALIFICA FINO AL 28/ 3/2018

DEL MASTRO GIOVANNI (TRIGGIANO)      

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E

PASCULLI DAVIDE (ATLETICO MARTINA 2012)   TAURO FRANCESCO (CIVITAS CONVERSANO 1924)

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

VISCONTI LUIGI (CIVITAS CONVERSANO 1924)   GAGLIARDI STEFANO (GRUMESE 1919)
MARIANO MATTEO (REAL NEVIANO)   NAPOLI STEFANO (REAL NEVIANO)
GAETANI LUIGI (SOCCER DREAM PARABITA)   POLITO GIANCARLO (SOCCER GREEN SURBO)
CHIEGO ANTONIO (VIRTUS MARUGGIO)      

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARA/E

PALUMBO DOMENICO (REAL NEVIANO)      

A fine gara.

PEDACI NICO (SOCCER DREAM PARABITA)      

A fine gara.

MANGIALARDI ALESSANDRO (TRIGGIANO)      

A fine gara.

VALERIO FRANCESCO (TRIGGIANO)      

A fine gara.

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

DE MASI MATTEO (ARMANDO PICCHI SPECCHIA)   NEGRO OMAR (COLLEPASSO)
INGROSSO EMANUELE (GOLEADOR MELENDUGNO)   DE BENEDETTO LORENZO (HYDRUNTUM 2014)
FERRAMOSCA EDOARDO (HYDRUNTUM 2014)   MARCHIONNA MICHELE (NEW TEAM CELLAMARE)
TACCOGNA GIUSEPPE (NEW TEAM CELLAMARE)   VIALE GABRIELE (NEW TEAM CELLAMARE)
MARIANO ANTONIO (REAL NEVIANO)   PANARELLI GIANMARCO (SAN GIORGIO CALCIO 2017)
SASSO LEONARDO (SAVELLETRI)   CRISTALDI MARTINO IVAN (SOCCER DREAM PARABITA)
FATTIZZO MARCO (SOCCER DREAM PARABITA)   CAVALERA ANGELO (SPARTAK RUFFANO)
POLITI MARCO (SPARTAK RUFFANO)   MANIGRASSI ALESSANDRO (TRE COLLI)
MAROTTA MATTEO (TRE COLLI)   BARRACANO DARIO (TRIGGIANO)
GAMBACORTA ANTONIO (TRIGGIANO)   LAVERMICOCCA NICOLA (TRIGGIANO)
TAGARELLI ANTONELLO (TRIGGIANO)   D ANDREA STEFANO (VIRTUS CASTELLUCCIO SAURI)

CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 REGIONALI

GARE DEL 16/ 2/2019

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

GARA DEL 16/ 2/2019 RINASCITA RUTIGLIANESE – SOCCER MODUGNO

Il Giudice Sportivo,

esaminati gli atti ufficiali,

rilevato che con ricorso del 18.02.2019 (pervenuto in pari data), ritualmente preannunciato e notificato alla controparte, la FCD SOCCERMODUGNO ha proposto reclamo avverso l’esito della gara disputata il 16.02.2019 contro la ASD RINASCITA RUTIGLIANESE, terminata col risultato di 2-0 a favore di quest’ultima.

A fondamento del proprio reclamo la FCD SOCCER MODUGNO ha contestato la violazione della Regola n. 6 del Regolamento del Giuoco del Calcio da parte della ASD RINASCITA RUTIGLIANESE per aver indicato nella distinta di gara, quale assistente dell’arbitro, il calciatore n. 15 LAGIOIA VINCENZO (12.03.2001) il quale, schierato anche nella distinta di gara quale calciatore di riserva della medesima squadra, dopo aver inizialmente svolto le mansioni di assistente arbitro, al 35º del secondo tempo entrava sul terreno di giuoco in sostituzione del calciatore n. 10 BEU VATH (15.12.2000), il quale sostituiva il primo nella funzione di assistente arbitro.

A seguito di verifiche condotte sul referto della gara sopra richiamata, la circostanza rappresentata dalla reclamante corrisponde al vero e, pertanto il reclamo è da considerarsi fondato.

PQM

DELIBERA

1) di accogliere il reclamo proposto dalla FCD SOCCER MODUGNO e, per l’effetto, di comminare alla ASD RINASCITA RUTIGLIANESE la punizione sportiva della perdita della gara col risultato di 0-3 in favore della FCD SOCCER MODUGNO;

2) di non addebitare la tassa reclamo a carico della istante.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA’

PERDITA DELLA GARA:

RINASCITA RUTIGLIANESEVedi delibera.

GARE DEL 23/ 2/2019

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

GARA DEL 23/ 2/2019 FABRIZIO MICCOLI – DEGHI CALCIO

Il Giudice Sportivo,

esaminati gli atti ufficiali,

RILEVATO CHE Con ricorso del 26.02.2019 (pervenuto il 28.02.2019), ritualmente preannunciato e notificato alla controparte, la ASD FABRIZIO MICCOLI ha proposto reclamo avverso l’esito della gara disputata il 23.02.2019contro la ASD DEGHI CALCIO, terminata col risultato di 0-2 a favore di quest’ultima.

A fondamento del proprio reclamo la ASD FABRIZIO MICCOLI ha contestato il mancato inserimento in distinta del nominativo dell’assistente arbitro da parte della ASD DEGHI CALCIO sostenendo, altresì, che la funzione sarebbe stata svolta inizialmente dal calciatore n. 14 CAMPA GABRIELE (11.07.2001) il quale, al 18º del secondo tempo, entrava sul terreno di gioco in sostituzione del calciatore n. 9 MARGAGLIOTTI MIRKO (09.04.2001), lasciando il calciatore n. 15 VERRI VINCENZO (07.04.2001) a svolgere le funzioni di assistente dell’arbitro in propria vece.

A seguito di verifiche condotte sul referto della gara sopra richiamata; sul supplemento reso dal direttore di gara al termine della stessa;

nonché presa visione delle controdeduzioni rese dalla ASD DEGHI CALCIO, si evince che la doglianza posta a fondamento del reclamo proposto dalla ASD FABRIZIO MICCOLI non è fondata.

È vero infatti che, se da un lato, l’assenza sulla distinta consegnata alla ASD FABRIZIO MICCOLI del nominativo dell’assistente di gara in capo alla ASD DEGHI CALCIO rappresenta una mera dimenticanza da parte del direttore di gara, dall’altro lato, sugli atti ufficiali risulta chiaramente indicato, quale incaricato della funzione, il nominativo del calciatore n. 15 VERRI VINCENZO (07.04.2001) il quale ha adempiuto all’incarico senza prendere parte alla disputa sportiva in qualità di calciatore della ASD DEGHI CALCIO.

PQM

DELIBERA

1) di rigettare il reclamo proposto dalla ASD FABRIZIO MICCOLI e, per l’effetto, di confermare il risultato conseguito sul campo di 0-2 in favore della ASD DEGHI CALCIO;

2) di addebitare la tassa reclamo a carico della istante.

GARE DEL 27/ 2/2019

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 14/ 3/2019

ANGELASTRI VINCENZO (FORTIS ALTAMURA)      

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

CISARIA ANTONIO (CAROVIGNO CALCIO)   IMPEDOVO GIUSEPPE (MARTINA CALCIO 1947)

GARE DEL 1/ 3/2019

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

MARINO MATTIA (ALTO SALENTO)      

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

CARLUCCIO ANDREA (ALTO SALENTO)      

GARE DEL 2/ 3/2019

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

GARA DEL 2/ 3/2019 GINOSA – CAROVIGNO CALCIO

Esaminati gli atti ufficiali;

rilevato che la società CAROVIGNO CALCIO non si presentava sul terreno di gioco nei tempi regolamentari, e che pertanto l’arbitro non dava inizio alla gara;

visti ed applicati gli artt. 53 delle N.O.I.F., e 17 del Codice di Giustizia Sportiva

DELIBERA

di comminare alla società CAROVIGNO CALCIO:

  • la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3-0 in favore della società A.S.D. GINOSA ; 2. l’ammenda di Euro 100,00 per 1^ rinuncia;
  • la penalizzazione di UN punto in classifica.
  • la sanzione di euro 50,00 per mancato incasso;

Manda al C.R. Puglia per quanto di sua competenza

GARA DEL 2/ 3/2019 DEGHI CALCIO – CALCIO SOLETO

Il Giudice Sportivo

Esaminati gli atti ufficiali;

rilevato che al 29ºminuto del 1º tempo la Soc. CALCIO SOLETO che aveva iniziato la gara con nº 7 giocatori, rimaneva in campo con soli 6 tesserati poiché un calciatore a seguito di infortunio era costretto a lasciare il terreno di gioco;

rilevato che il direttore di gara, a termine di regolamento, era costretto ad interrompere definitivamente la gara;

visti ed applicati gli artt. 17 comma 1 C.G.S. e art. 73 comma 2 delle N.O.I.F.,

DELIBERA

di comminare alla Soc. CALCIO SOLETO la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 4 – 0 in favore della soc. DEGHI CALCIO come miglior risultato conseguito sul campo.

GARA DEL 2/ 3/2019 LIZZANO 1996 – SAN MARZANO

Il Giudice Sportivo

Esaminati gli atti ufficiali;

rilevato che al 13ºminuto del 1º tempo la Soc. LIZZANO 1996 che aveva iniziato la gara con nº 7 giocatori, rimaneva in campo con soli 6 tesserati poiché un calciatore a seguito di infortunio era costretto a lasciare il terreno di gioco;

rilevato che il direttore di gara, a termine di regolamento, era costretto ad interrompere definitivamente la gara;

visti ed applicati gli artt. 17 comma 1 C.G.S. e art. 73 comma 2 delle N.O.I.F.,

DELIBERA

di comminare alla Soc. LIZZANO 1996 la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3 – 0 in favore della soc. SAN MARZANO.

GARA DEL 2/ 3/2019 NEW TEAM SQUINZANO – TALSANO

Il Giudice Sportivo

Esaminati gli atti ufficiali;

rilevato che al 15º minuto del 1º tempo la Soc. NEW TEAM SQUINZANO che aveva iniziato la gara con nº 7 giocatori, rimaneva in campo con soli 6 tesserati poiché un calciatore a seguito di infortunio era costretto a lasciare il terreno di gioco;

rilevato che il direttore di gara, a termine di regolamento, era costretto ad interrompere definitivamente la gara; visti ed applicati gli artt. 17 comma 1 C.G.S. e art. 73 comma 2 delle N.O.I.F.,

DELIBERA

di comminare alla Soc. NEW TEAM SQUINZANO la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 – 5 in favore della soc. TALSANO come miglior risultato conseguito sul campo.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA’

PENALIZZAZIONE PUNTI IN CLASSIFICA:

CAROVIGNO CALCIO -1

Vedi delibera.

PERDITA DELLA GARA:

CAROVIGNO CALCIO

Vedi delibera.

CALCIO SOLETO Vedi delibera.

LIZZANO 1996 Vedi delibera.

NEW TEAM SQUINZANO Vedi delibera.

AMMENDA

Euro 100,00 CAROVIGNO CALCIO

Vedi delibera.

Euro 50,00 CAROVIGNO CALCIO

Vedi delibera.

A CARICO DI DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 31/12/2019

CHIARILLO LUIGI (MEMORY CAMPI)      

Al 25º del primo tempo strattonava e faceva cadere un giocatore avversario, inoltre rivolgeva insulti verso il pubblico di casa e tirava calci e pugni alla recinzione di gioco. A fine gara entrava nello spogliatoio del direttore di gara e lo minacciava.

(l’inibizione tiene conto della prossimità della fine del campionato UNDER 19)

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 4/ 4/2019

MESSINA NICOLO (MOLFETTA CALCIO)      

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E

DE FILIPPIS ANTONIO (ARMANDO PICCHI SPECCHIA)   SANAPO ENRICO (TAURISANO 1939)

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

DE PASCALI MATTIA (A. TOMA MAGLIE)   CARPIGNANO FILIPPO (CASTELLANETA)
RUGGIERI DONATO (DON UVA CALCIO 1971)   DI BARI SIMONE (MOLFETTA CALCIO)
PETRUZZELLA LEANDRO (MOLFETTA CALCIO)   LONGO VINCENZO (POGGIARDO)
CATAPANO GIANMARCO (RAGAZZI SPRINT CRISPIANO)   DEL CONTE MICHELANGELO (REAL S.GIOVANNI)
QUARTICELLI MICHELE (REAL SITI)      

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER TRE GARA/E

BARBONE LORENZO (VIGOR MOLES)      

A fine gara colpiva con un pugno ed un calcio in modo violento l’avversari.

DE TULLIO CRISTIAN (VIGOR MOLES)      

a fine gara faceva cadere un avversario con sgambetto e successivamente gli sferrava un calcio.

DEGIOSA FRANCESCO (VIGOR MOLES)      

a fine gara colpiva un avversario con due pugni e due calci.

SQUALIFICA PER DUE GARA/E

GIANCASPRO GIUSEPPE (MOLFETTA CALCIO)      

A fine gara

BASILE ROBERTO (REAL SITI)      

A fine gara

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

CONTE DYLAN (ATLETICO ARADEO)   LEONE MIRKO (BARLETTA 1922)
DI NUNNO ANGELO (CANOSA)   FRASCARO FRANCESCO (NOICATTARO CALCIO)
SALEMMI RAFFAELLO (NOICATTARO CALCIO)   RUGGERI FRANCESCO (POGGIARDO)
SARACI RENATO (REAL SANNICANDRO)   SCARCIA LORENZO (TAURISANO 1939)
MONTANI ANDREA (VIGOR MOLES)      

COPPA PUGLIA

GARE DEL 27/ 2/2019

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 17/ 3/2019

RAIMO VITO (FOGGIA INCEDIT)      

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (II INFR)

RITOLI LUIGI (FOGGIA INCEDIT)      

GARE DEL 28/ 2/2019

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA’

AMMENDA

Euro 150,00 MANDURIA SPORT Propri sostenitori lanciavano un oggetto di legno che colpiva il Direttore di gara.

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 17/ 3/2019

CARPENTIERI COSIMO (REAL GALATONE A.S.D.)      

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E

SPEDICATO LUIGI (REAL GALATONE A.S.D.)      

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

BARONE MARCO (GOLEADOR MELENDUGNO)   CONTE NICOLO (GOLEADOR MELENDUGNO)
ARCADIO RAFFAELE (MANDURIA SPORT)      

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (IV INFR)

TUNDO EDOARDO (VIRTUS MATINO)      

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (II INFR)

RECCHIA WILLIAM (CASTELLANETA)   RIEZZO PIERGIOVANNI (MANDURIA SPORT)
MANCINI MANUEL (POLIMNIA CALCIO)   DAMORE VALERIO (REAL GALATONE A.S.D.)
MANISI DIEGO (VIRTUS MATINO)      

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall’Avv. Angelo LO VECCHIO MUSTI con la partecipazione dell’Avv. Salvatore BOFFOLA e del Rag. Giacomo LATTANZI, nella riunione del 4 Marzo 2019, ha adottato i seguenti provvedimenti:

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARA: A.S.D. ATLETICO VEGLIE – A.S.D. SECLI CALCIO del 10/2/2019 (Reclamo della A.S.D. ATLETICO VEGLIE in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 400,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 63 in data 14/2/2019 del Comitato Regionale Puglia).

Esaminati gli atti ufficiali;

letto il reclamo a margine citato;

effettuati i necessari accertamenti

rilevato che quanto dedotto dalla reclamante ha trovato solo parziale conferma negli atti ufficiali dovendosi definire il comportamento del singolo tifoso meramente antisportivo nei confronti dell’arbitro per cui più adeguata si appalesa la sanzione dlel’ammenda di € 200,00;

P.Q.M.

DELIBERA

Ridursi a € 200,00 l’ammenda inflitta alla società A.S.D. ATLETICO VEGLIE;

non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.

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