BATOSTA-SAN SEVERO: GIOCATORI IRREGOLARI PARTITA PERSA A TAVOLINO

I guai per il San Severo non finiscono mai: società allo sbando, a quanto sembra. la partita pareggiata con il Mola (1-1) è stata ribaltata dal Giudice Sportivo per la posizione in campo di un calciatore. Ecco le motivazioni….

La società ASD UNIONE SPORTIVA MOLA, con tempestivo ricorso preannunciato via PEC e ritualmente
inviato alla società ASD SAN SEVERO CALCIO 1922, ha adito questo Giudice Sportivo Territoriale
imputando alla società ASD SAN SEVERO CALCIO 1922 la posizione irregolare dei calciatori JOOF
SAIKOU OMAR (21.11.97) e NDIAYE ALESSANDRO (9.3.2001), che a detta dell’istante sono stati impiegati dalla resistente durante l’incontro in oggetto sebbene svincolati
o in ogni caso non tesserati alla data della gara. La ricorrente ha concluso chiedendo la vittoria della gara in proprio favore o in subordine la ripetizione della gara. La resistente non ha fatto pervenire proprie deduzioni in merito.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Questo Giudice Sportivo Territoriale ritiene che il ricorso proposto dalla società ASD UNIONE SPORTIVA
MOLA sia fondato e meritevole di accoglimento per le seguenti motivazioni. La ricorrente afferma di aver rilevato l’irregolare posizione dei calciatori JOOF SAIKOU OMAR e NDIAYE
ALESSANDRO impiegati dall’ASD SANSEVERO durante la gara in oggetto, in quanto i predetti calciatori
sarebbero svincolati o non tesserati dalla resistente. Orbene, dagli accertamenti compiuti da questo Giudice Sportivo Territoriale presso l’Ufficio Tesseramenti del CR Puglia è emerso che i due calciatori risultano tesserati in date e precisamente: NDIAYE ALESSANDRO
nato il 9.3.2001 è stato tesserato in data 17.12.22, mentre JOOF SAIKOU OMAR nato il 21.11.97 è stato
tesserato in data 19.12.22.

Pertanto, il primo era in posizione regolare mentre il secondo risultava in posizione irregolare.

DELIBERA

  • di dichiarare il calciatore JOOF SAIKOU OMAR nato il 21.11.97 in posizione irregolare con riferimento alla gara in oggetto;
  • di accogliere il ricorso proposto dalla società ASD UNIONE SPORTIVA MOLA;
    per l’effetto
  • di comminare a carico dell’ASD SAN SEVERO CALCIO 1922 la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3 in favore dell’ASD UNIONE SPORTIVA MOLA;
  • di non addebitare la tassa ricorso stante l’accoglimento del gravame.
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