Le decisioni del giudice sportive dall’Eccellenza alla Seconda categoria

Ecco tutte le decisioni del giudice sportivo dal campionato di Eccellenza al torneo regionale di Seconda

Gara del 4/11/2018 MOLFETTA CALCIO – MOLFETTA SPORTIVA 1917 B.

Preso atto del preannuncio di reclamo da parte della Società A.S.D. MOLFETTA CALCIO si soprassiede ad ogni decisione in merito. Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 15/11/2018

GIALLUISI NICOLO (TERLIZZI       

 

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E

ALEMANNI GABRIELE (ALTO SALENTO)      

 

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

LAMACCHIA DAVIDE (BARLETTA 1922)   ANTENUCCI ANDREA (BRINDISI FOOTBALL CLUB)
ZINETTI LUIGI (CORATO CALCIO 1946 A.S.D.)   BARTOLI RENATO (MOLFETTA CALCIO)
CORALLO DOMENICO (MOLFETTA CALCIO)   ELIA VINCENZO (MOLFETTA CALCIO)
GUERRA LEONARDO (VIGOR TRANI CALCIO)      

 

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

VERGORI MANUEL (CASARANO CALCIO S.R.L.)      

CAMPIONATO PROMOZIONE

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

GARE DEL 3/11/2018

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 8/12/2018

MENGA GIUSEPPE (SPORTING DONIA)      

 

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

STANGO MANOLO (REAL SITI)   RAGNO LEONARDO (SPORTING DONIA)

 

GARE DEL 4/11/2018

Gara del 4/11/2018 TALSANO – UGENTO

Il Giudice Sportivo; esaminati gli atti ufficiali; rilevato che la gara è stata sospesa al 1′ del 2º tempo per impraticabilità di campo, a causa della pioggia;

DEMANDA

al Comitato Regionale Puglia l’adozione dei provvedimenti di sua competenza in ordine al recupero della gara.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA’

AMMENDA

Euro 100,00 MARTINA CALCIO 1947
Propri tifosi accendevano cinque fumogeni sugli spalti senza conseguenze.

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 8/12/2018

GRECO GIUSEPPE (CAROVIGNO CALCIO)   SANAPO GIOVANNI (RINASCITA RUTIGLIANESE)
LANGE MARIO CONSIGLIO (SPORTING APRICENA)      

 

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 29/11/2018

ALBANESE ANGELOSANTE (BITETTO)      

 

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 15/11/2018

PETTINICCHIO GIACOMO (GINOSA)   FRASCELLA LUCIANO (TALSANO)

 

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E

ZACCHEO FRANCESCO (BITETTO)      

 

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

CRUDO THOMASFRANCESCO (AUDACE BARLETTA)   MOTTI MATTIA (CAROVIGNO CALCIO)
MORELLI MANOLO (OSTUNI 1945)   PIZZUTO GABRIELE (RINASCITA RUTIGLIANESE)
CARUSO FRANCESCO (SPORTING APRICENA)   NAGLIERI MATTEO (VIGOR MOLES)

 

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

GENTILE ROCCO (RINASCITA RUTIGLIANESE)   MASCIA LEONARDO (SPORTING APRICENA)
CURCI ALESSANDRO (VIRTUS BITRITTO)      

 

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 21/10/2018

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 21/10/2018 SECLI CALCIO – ATLETICO VEGLIE

Il Giudice Sportivo, esaminati gli atti della gara e il supplemento di rapporto arbitrale allegato al referto, rileva quanto segue: – la Società ATLETICO VEGLIE, con ricorso preannunciato in data 22/10/2018 proponeva reclamo avverso la gara disputata il 21/10/2018 contro la Società SECLI CALCIO; – nel reclamo esponeva che, a seguito della situazione ambientale, la partita, dopo una prima sospensione, sarebbe stata ripresa dalla Società ospite al sol fine di garantire l’incolumità dei calciatori e tifosi presenti; – inoltre sosteneva che il proprio giocatore GATTO Gianmaria fosse stato aggredito e quindi non responsabile per la sanzione inflitta; – aggiungeva ancora la richiesta di infliggere “una giusta pena” alla Società SECLI CALCIO per il comportamento aggressivo di un operatore sanitario; – evidenziava, altresì come la sanzione inflitta al giocatore del SECLI Migali Sasha Salvatore dovesse essere ulteriormente aggravata; – concludeva con la richiesta di infliggere la sanzione sportiva della perdita della gara a carico della Società SECLI CALCIO.

Tutto quanto premesso, il Giudice Sportivo

D E L I B E R A

1) di rigettare il reclamo proposto dalla Società ATLETICO VEGLIE, in quanto per un verso inammissibile in ragione di richieste che andavano rivolte ad altro organo di giustizia sportiva e per l’altro non confortato dal rapporto arbitrale che delinea circostanze del tutto difformi rispetto a quelle esposte dall’istante ed in particolar modo circa il fatto che la partita si sia conclusa, dopo una temporanea sospensione, del tutto regolarmente.

2) di confermare il risultato della gara terminata 2 – 1 in favore del SECLI CALCIO;

3) di addebitare la tassa reclamo sul conto dell’istante.

GARE DEL 4/11/2018

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA’

AMMENDA

Euro 300,00 VIRTUS MATINO
Propri sostenitori accendevano sugli spalti fumogeni senza conseguenze (prima recidiva)


Euro 50,00 FOOTBALL CLUB MANFREDONIA
Per mancanza di acqua calda nello spogliatoio della squadra ospite.

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 15/11/2018

GAGLIANI MARIO (LATIANO)   CELENTANO SERGIO ANTONIO (NUOVA DAUNIA FOGGIA 1949)

 

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 15/11/2018

D ALENA PASQUALE (CASTELLANETA)   QUARTO NICOLA (UNITED SLY)

 

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E

SUPPRESSA MICHAEL (CALCIO SOLETO)   CLEMENTE ROBERTO (RAGAZZI SPRINT CRISPIANO)

 

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

SILVESTRI VINCENZO (CITTA DI MASSAFRA)   CAIONE FRANCESCO (FUTURA MONTERONI)
MELLO ALESSANDRO (LEVERANO CALCIO)   BRUNO ALESSIO (NUOVA DAUNIA FOGGIA 1949)
COLA ANTONINI ANTONIO (NUOVA DAUNIA FOGGIA 1949)      

 

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA/E

CARACCIOLO FEDERICO (CAPO DI LEUCA)      

A fine gara

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

COLLOCOLO RENATO (ARS ET LABOR GROTTAGLIE)   MATINO COSIMO (ATLETICO VEGLIE)
RIFORMATO MASSIMO (CITTA DI MASSAFRA)      

 

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

GARE DEL 4/11/2018

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA’

AMMENDA

Euro 400,00 SALVE
Propri sostenitori durante il corso della gara si arrampicavano sulla recinzione e sputavano birra colpendo il direttore di gara e due calciatori della squadra avversaria.

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 15/11/2018

COCOMAZZI GIUSEPPE (SAN GIOVANNI ROTONDO)      

 

A CARICO DI MASSAGGIATORI

SQUALIFICA. FINO AL 15/11/2018

MARRA MICHELE (ALESSANO)      

 

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 15/11/2018

PALAZZO FRANCESCO (NOCI AZZURRI 2006)      

 

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER QUATTRO GARA/E EFFETTIVA/E

SCARASCIA NICOLA (ALESSANO)      

Al 20ºminuto del secondo tempo a seguito di una decisione del direttore di gara, lo minacciava gravemente poggiando i pugni vicino al viso.

CAROPPO ALESSANDRO (HYDRUNTUM 2014)      

Al 7ºminuto del secondo tempo a seguito della notifica del provvedimento di espulsione assumeva un atteggiamento gravemente irriguardoso nei confronti del direttore di gara, colpendolo con una spinta, senza conseguenze.

SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E

RIZZELLO UMBERTO (SPARTAK RUFFANO)   MELE GIUSEPPE AMEDEO (VIRTUS MARUGGIO)
CONTINO GIOVANNI (ZOLLINO A.S.D.)      

 

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

DE LAURENTIS SALVATORE (ATLETICO AZZURRI S.RITA)   CAPUTO MICHELE (AUDACE CAGNANO)
NEGRO OMAR (COLLEPASSO)   BONATESTA LUCIANO (FOOTBALL CLUB SANTERAMO)
MORIGLIA LUCA (VIRTUS CASTELLUCCIO SAURI)   STANCHI VINCENZO (VIRTUS CASTELLUCCIO SAURI)
MERO ANTONIO (VIRTUS MARUGGIO)      

 

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER TRE GARA/E

ANTENOZIO ANGELO VINCENZO (VIRTUS CASTELLUCCIO SAURI)      

A fine gara colpiva con uno schiaffo il volto di un avversario in maniera violenta, determinando una rissa tra i calciatori presenti sul terreno di gioco.

SQUALIFICA PER UNA GARA/E

PASCULLO GRAZIANO (ATLETICO MARTINA 2012)      

A fine gara.

BRUNI ROBERTO (NEW BANANA CLUB CEGLIE)      

A fine gara.

CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 REGIONALI

GARE DEL 20/10/2018

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 20/10/2018 MEMORY CAMPI – FABRIZIO MICCOLI


Il Giudice Sportivo; esaminati gli atti ufficiali; rilevato che con ricorso del 22.10.2018, ritualmente notificato alla controparte, la ASD FABRIZIO MICCOLI SAN DONATO DI LECCE proponeva reclamo avverso l’esito della gara disputata in data 20.10.2018 contro la società ASD MEMORY CAMPI, terminata col risultato di 1-1.

A fondamento del proprio reclamo la ASD FABRIZIO MICCOLI sosteneva chela ASD MEMORY CAMPI avrebbe utilizzato nel corso della suddetta gara un numero di calciatori fuori quota superiore a quello consentito dal C.U. n. 1 del 02.07.2018 in base al quale, nel campionato REGIONALE JUNIORES, è consentito impiegare fino a un numero massimo di tre calciatori “fuori quota” nati dal 1º gennaio 1999 in poi. In particolare, secondo la reclamante, la ASD MEMORY CAMPI avrebbe schierato fin dall’inizio i calciatori fuori quota n. 8 sig. ROMANO DIEGO (24.08.1999) e n. 10 sig. LORENZO FRANCESCO (02.05.1999). Nel corso del secondo tempo, inoltre, avrebbero fatto ingresso sul terreno di gioco il calciatore n. 18 KANDÈ MOUSSA (28.10.1999) il quale, al 30º minuto del secondo tempo subentrava al calciatore n. 11 ANDRIANI NICOLA (27.06.2002), nonché il calciatore n. 25 sig. DE MARIA ANDREA (25.09.1999) il quale, al 32º minuto del secondo tempo, subentrava al calciatore n. 9 sig. BALDASSARRE VINCENZO (07.11.2000). A sostegno del proprio reclamo, la ricorrente allegava unicamente la distinta di gara del 20.10.2018, unitamente al rapportino di fine gara, indicante le sostituzioni effettuate e controfirmato dai dirigenti di entrambe le squadre. Pervenivano a questo Ufficio anche le memorie di replica da parte della ASD MEMORY CAMPI, la quale sosteneva di aver fatto prendere parte alla gara unicamente tre calciatori fuori quota e, precisamente: il n. 8 sig. ROMANO DIEGO (24.08.1999); il n. 10 sig. LORENZO FRANCESCO (02.05.1999) ed il n. 18 KANDÈ MOUSSA (28.10.1999). Sosteneva altresì che vi sarebbe stata una non meglio provata sostituzione di persona nel corso della redazione della distinta calciatori della propria squadra e che, pertanto, il calciatore DE MARIA ANDREA (19.09.1999), sarebbe stato indicato in distinta erroneamente con il n. 25 e non con il n. 26. In conseguenza di tanto, non sarebbe stato il sig. DE MARIA ANDREA (19.09.1999) a sostituire al32º minuto del secondo tempo il calciatore n. 9 sig. BALDASSARRE VINCENZO (07.11.2000), bensì sarebbe entrato il calciatore POLITI SIMONE (26.01.2001) il quale, sempre secondo la reclamata ASD MEMORY CAMPI, avrebbe indossato la casacca n. 25, erroneamente indicata in distinta a nome del calciatore DE MARIA ANDREA (19.09.1999). Inoltre, circostanza questa non oggetto del reclamo, contrariamente a quanto indicato dal direttore di gara, al 48º minuto del secondo tempo, non sarebbe stato il n. 16 BADJIE IBRAHIM (26.12.1999) a prendere il posto sul terreno di giuoco del calciatore n. 10 LORENZO FRANCESCO (02.05.1999), bensì sarebbe entrato il calciatore n. 17 sig. DAMPHA LAMIN (05.05.2000). Le circostanze indicate dalla ASD MEMORY CAMPI non trovano riscontro negli atti ufficiali, nonché nel supplemento di referto reso dal direttore di gara, il quale ha confermato la correttezza di quanto annotato nel referto di gara e di quanto riportato sul rapportino di fine gara, controfirmato dai dirigenti di entrambe le squadre. Pertanto, a seguito di verifiche condotte sul referto della gara, unitamente al supplemento reso dal direttore di gara, si evince che la ASD MEMORY CAMPI ha utilizzato, durante il corso della indicata gara, più di tre calciatori nati a far data dal 01.01.1999 violando, così, quando previsto dal C.U. n. 01 del 02.07.2018.

PQM

DELIBERA

  1. di accogliere il reclamo proposto dalla ASD FABRIZIO MICCOLI SAN DONATO DI LECCE e, per l’effetto, di comminare alla ASD MEMORY CAMPI la punizione sportiva della perdita della gara del 20.10.2018 col risultato di 0-3 in favore della ASD FABRIZIO MICCOLI SAN DONATO DI LECCE;

  2. non si addebita la tassa reclamo, stante l’accoglimento del gravame.

GARE DEL 29/10/2018

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 29/10/2018 SALENTO CALCIO – A. TOMA MAGLIE


Il Giudice Sportivo; esaminati gli atti ufficiali; RILEVATO CHE con preannuncio a mezzo fax, seguito da tempestivo reclamo – ritualmente inviato alla controparte – la FCD SALENTO CALCIO chiedeva di infliggere alla ASD TOMA MAGLIE la sanzione sportiva della perdita della gara col risultato di 3 a 0 in proprio favore. Eccepiva nel ricorso che la ASD TOMA MAGLIE avesse impiegato durante la gara n. 4 tesserati nati nel 1999 (c.d. fuori quota) in luogo dei 3consentiti, giusto C.U. n. 01 del 02.07.2018. Il Giudice Sportivo rileva che la ASD TOMA MAGLIE ha schierato in campo dall’inizio della gara i sig.ri DE SANTIS MARCO (24.04.1999); NDIAYE MATAR (07.05.1999) e GRANDE GIANMARCO (11.12.1999). Tuttavia, al 13º del secondo tempo, ha fatto entrare in campo il n. 14 NUZZO ALESSIO (05.12.1999), così utilizzando un quarto fuori quota, invio l’azione delle disposizioni impartite dal suindicato C.U. n. 01 del 02.07.2018.

Tanto premesso

DELIBERA

1) di accogliere il ricorso proposto dalla FCD SALENTO CALCIO e, per l’effetto, di comminare alla ASD TOMA MAGLIE la sanzione sportiva della perdita della gara col risultato di 3-0 in favore dell’istante;

2) di non addebitare la tassa reclamo, stante l’accoglimento del gravame.

GARE DEL 20/10/2018

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA’

PERDITA DELLA GARA:

MEMORY CAMPI
Vedi delibera.

GARE DEL 29/10/2018

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA’

PERDITA DELLA GARA:

A. TOMA MAGLIE
Vedi delibera.

GARE DEL 2/11/2018

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E

SCARDIA EMANUELE (NEW TEAM SQUINZANO)      

 

GARE DEL 3/11/2018

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA’

AMMENDA

Euro 50,00 MARTINA CALCIO 1947
ASSENZA SOS E FORZA PUBBLICA

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 18/11/2018

COLUCCI MATTEO (REAL SITI)      

 

A CARICO DI MASSAGGIATORI

SQUALIFICA. FINO AL 28/11/2018

COLAZZO NICOLO (SALENTO CALCIO)      

 

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 28/11/2018

VARRECCHIA GIUSEPPE (MANFREDONIA CALCIO 1932)   LIONETTI SAVINO (VIGOR TRANI CALCIO)

 

SQUALIFICA FINO AL 18/11/2018

CIURLIA MAURO (BRILLA CAMPI)   DEGLIANGELI FABIO (BRINDISI FOOTBALL CLUB)
CRISTOFARO FRANCESCO (CITTA DI MASSAFRA)   FRANCO CRESCIENZO (SAN MARZANO)

 

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E

CONTE GIUSEPPE (MANDURIA SPORT)   MARILLI ALESSANDRO (MANDURIA SPORT)
DI NUNNO GIANPIERO (NUOVA SPINAZZOLA)   SPAGNOLO STEFANO (OSTUNI 1945)
CAPOGNA GIUSEPPE (REAL SITI)   DICOSMO MASSIMO PIO (REAL SITI)
RUSSO ANGELO (SPORTING APRICENA)      

 

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

MALDARI ANTONIO (AUDACE BARLETTA)   CASSANO MARCO (BRINDISI FOOTBALL CLUB)
LANZA SAMUELE (BRINDISI FOOTBALL CLUB)   LOMAGISTRO NICOLO (GINOSA)
RIZZO FRANCESCO (LORENZO MARIANO)   ARMENTANO LORENZO (MANDURIA SPORT)
LAMENDOLA GABRIEL (MESAGNE CALCIO 2011)   ABBATESCIANNI CHRISTIAN (NICK CALCIO BARI)
FLORE COSIMO (OSTUNI 1945)   RUBERTO DONATO (REAL S.GIOVANNI)
FORTUNATO PIO DOMENICO (REAL SANNICANDRO)   ZEDGINIDZE GIORGI (SOCCER MODUGNO)
CANTATORE GIUSEPPE (TERLIZZI CALCIO)      

 

GARE DEL 5/11/2018

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 8/12/2018

RIZZO ANTONIO (SOCCER DREAM PARABITA)      

A FINE GARA

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 8/12/2018

MARTINA GIANLUCA (SOCCER DREAM PARABITA)      

A FINE GARA

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E

GIOIA LUIGI (ALTO SALENTO)   MARINO MATTIA (ALTO SALENTO)
DE GIUSEPPE DONATO (CAPO DI LEUCA)   DEGIORGI MICHELE (CAPO DI LEUCA)

 

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

BONALANA DANIELE (ATLETICO TRICASE)      

 

COPPA ITALIA

GARE DEL 1/11/2018

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (II INFR)

MARGAGLIOTTI COSIMO DAMIANO (ALTO SALENTO)      

 

COPPA REGIONE

GARE DEL 1/11/2018

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 1/11/2018 VIRTUS CASTELLANA – NOCI AZZURRI 2006

Il G.S. esaminati gli atti ufficiali, rilevato che l’arbitro alla presenza dei capitani di entrambe le squadre al 14º minuto del I^ tempo constatava che il campo era impraticabile a causa della pioggia e che pertanto sospendeva definitivamente la gara

D E M A N D A

al C.R.P. per quanto di sua competenza in ordine alla ripetizione dell’incontro.

GARE DEL 1/11/2018

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 15/11/2018

PASTORE DANILO (FOOTBALL ACQUAVIVA)      

 

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA FINO AL 17/11/2018

SPAGNUOLO GIOVANNI (FOOTBALL CLUB MANFREDONIA)      

In qualità di assistente arbitrale

SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E

FLORIO ROCCO (CAPO DI LEUCA)   TOSCANO GIORGIO (CAPO DI LEUCA)
MELLO RAFFAELE (FUTURA MONTERONI)   GRANATIERO LORENZO (MANFREDONIA CALCIO 1932)

 

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

BISCOSI ANTONIO GIUSEPP (LATIANO)   MOTTI DIEGO (LATIANO)
CARULLI LEONARDO ANTONI (REAL SANNICANDRO)   MURCIANO LORENZO (SPORTINSIEME)
SCIGLIUZZO LUIGI (SPORTINSIEME)      

 

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (II INFR)

EL MOTASSIM BOUCHAIB (ATLETICO VEGLIE)   MATINO COSIMO (ATLETICO VEGLIE)
MESSINA DOMENICO (BORGOROSSO MOLFETTA)   BORRACCINO MARCO DOMENICO (CANOSA)
CASTO LORENZO NAZARIO (CITTA DI RACALE)   PRENCIPE MICHELANGELO (FOOTBALL CLUB MANFREDONIA)
JEAN JOEL GERARD (FRAGAGNANO)   DEL MONACO NICCOLO (HYDRUNTUM 2014)
MINELLI FRANCESCO (LATIANO)   VERARDO ALFREDO (POGGIARDO)
LAZZARI LUIGI (SPARTAK RUFFANO)   ZOTTI PIETRO (UNITED SLY)
PALERMO GIANMARCO (VIRTUS LECCE)      

 

 

 

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall’Avv. Angelo LO VECCHIO MUSTI con la partecipazione dell’Avv. Giuseppe Ciarli CONTE e dell’Avv. Filippo MOSCHETTI, e dell’Avv. Raffaele DRIMACO (Rappresentante AIA), nella riunione del 5 Novembre 2018, ha adottato i seguenti provvedimenti:

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARA: A.S.D. SECLI CALCIO – A.S.D. ATLETICO VEGLIE del 21/10/2018 (Reclamo della A.S.D. ATLETICO VEGLIE in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore GATTO GIANMARIA di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 34 in data 25/10/2018 del Comitato Regionale Puglia).

Esaminati gli atti ufficiali;

letto il reclamo innanzi citato;

effettuati i necessari accertamenti;

rilevato che quanto dedotto dalla reclamante non ha trovato conferma negli atti ufficiali, per cui adeguata ai fatti occorsi si appalesa la squalifica inflitta dal Primo Giudice che va condivisa e confermata;

P.Q.M.

DELIBERA

Respingersi il reclamo proposto dalla Società A.S.D. ATLETICO VEGLIE e per l’effetto addebitarsi la tassa reclamo sul conto della stessa.

CAMPIONATO COPPA REGIONE CALCIO A CINQUE

GARA: A.S.D. EMMEBI FUTSAL GIOVINAZZO – A.S.D. NOX MOLFETTA del 22/10/2018 (Reclamo della A.S.D. NOX MOLFETTA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della Società per ammenda di € 300,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 23 in data 25/10/2018 della Delegazione Regionale Calcio a Cinque).

Esaminati gli atti ufficiali;

letto il reclamo innanzi citato;

effettuati i necessari accertamenti;

ritenuto di poter accedere ad una riduzione dell’ammenda a € 100,00 attesa la modestia della protesta nei confronti del Direttore di Gara;

P.Q.M.

DELIBERA

Ridursi a € 100,00 l’ammenda inflitta alla Società A.S.D. NOX MOLFETTA,

Non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.

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