Le decisioni del giudice sportivo dall’Eccellenza alla Seconda categoria e Juniores regionale

Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti, Avv. Angelo Maria Romano, assistito dal rappresentante dell’A.I.A., Sig. Pasquale Cariello (Delegato del CRA Puglia), nella riunione del 12/3/2019, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

CAMPIONATO ECCELLENZA

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

GARA DEL 3/ 3/2019 MOLFETTA CALCIO – FORTIS ALTAMURA Il Giudice Sportivo;

esaminati gli atti ufficiali;

rilevato che con reclamo pervenuto a mezzo PEC dell’ 08/03/2019, regolarmente preannunciato nei termini e ritualmente notificato a controparte, la ASD MOLFETTA CALCIO eccepiva presunti errori tecnici da parte dell’Arbitro il quale, in occasione della gara svoltasi in data 03/03/2019 contro la ASD FORTIS ALTAMURA, al 12º del primo tempo ha dapprima fatto ripetere un rigore calciato da un tesserato dell’ASDFORTIS ALTAMURA per la presenza in area di rigore di alcuni tesserati dell’ASD MOLFETTA CALCIO (il rigore in questione non era stato trasformato) e, successivamente, aveva convalidato il rigore trasformato dall’ASD FORTIS ALTAMURA, nonostante la presenza di alcuni tesserati di quest’ultima in area di rigore.

Inoltre il Direttore di Gara – al 50º del secondo tempo – aveva assegnato un secondo calcio di rigore in favore dell’ASD FORTIS ALTAMURA, e, dopo la segnatura della rete, lo aveva fatto ripetere per la presenza in area di rigore di alcuni tesserati di tale squadra.

Esaminati gli atti ufficiali, unitamente al supplemento di referto reso dal Direttore di Gara in data 12/03/2019, emerge che – in occasione del rigore assegnato in favore della ASD FORTIS ALTAMURA al 12º del primo tempo, la ripetizione dello stesso è stata dovuta alla presenza non autorizzata all’interno dell’area di rigore di calciatori della ASD MOLFETTA CALCIO (si è nell’ipotesi di rigore non trasformato): la successiva trasformazione del calcio di rigore fatto ripetere all’ASD FORTIS ALTAMURA ha, di fatto, sterilizzato la reiterata presenza dei calciatori dell’ASD MOLFETTA CALCIO all’interno della propria area di rigore.

In occasione del secondo calcio di rigore, quest’ultimo è stato trasformato dall’ASD FORTIS ALTAMURA e, avendo l’Arbitro rilevato la presenza in area di rigore di tesserati di tale squadra, ha disposto la ripetizione del medesimo.

In occasione della ripetizione di tale calcio di rigore il Direttore non ha ravvisato alcuna violazione del regolamento.

Tanto premesso

DELIBERA

1) di rigettare il reclamo proposto dall’ASD MOLFETTA CALCIO e, per l’effetto, di confermare il risultato conseguito sul campo di 0 – 1 in favore dell’ASD FORTIS ALTAMURA;

2) di addebitare la tassa reclamo sul conto dell’istante stante il rigetto del medesimo.

GARE DEL 10/ 3/2019

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA’

AMMENDA

Euro 200,00 VIGOR TRANI CALCIO Propri tifosi colpivano ripetutamente con sputi e lanci d’acqua un assistente dell’Arbitro.

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 14/ 4/2019

AURICCHIO PASQUALE (TERLIZZI CALCIO)      

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 21/ 3/2019

GIALLUISI NICOLO (TERLIZZI CALCIO)      

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER CINQUE GARA/E EFFETTIVA/E

PAGONE VINCENZO (TERLIZZI CALCIO)      

Espulso per aver proferito espressioni ingiuriose all’indirizzo dell’Arbitro si poneva faccia a faccia con il medesimo proferendo espressioni minacciose all’indirizzo del Direttore di Gara. Durante l’intervallo sostava nei pressi dello spogliatoio arbitrale minacciando di morte il medesimo. Durante il secondo tempo entrava sul campo per destinazione, istigando i compagni ad atteggiamenti violenti nei confronti degli avversari.

SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E

ANDRIANO GIUSEPPE (MOLFETTA CALCIO)   DE CHIRICO ERMANNO (TERLIZZI CALCIO)
ELIA VINCENZO (TERLIZZI CALCIO)   MARINARO CARMINE (UNIONE CALCIO BISCEGLIE)

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

CFARKU KEVIN (MOLFETTA CALCIO)   VISAGGI VINCENZO (TERLIZZI CALCIO)
NEGRO MATTIA (VIGOR TRANI CALCIO)      

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (X INFR)

CAFAGNA CORRADO (MOLFETTA SPORTIVA 1917 B.)      

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

COLELLA ANGELO (ATLETICO VIESTE)   MOSCA GABRIELE (ATLETICO VIESTE)
NEGRO GIUSEPPE (BARLETTA 1922)   PROCIDA PAOLO (BRINDISI FOOTBALL CLUB)
ORIZZONTE CRISTIANO (MOLFETTA SPORTIVA 1917 B.)   BINETTI SEBASTIANO (UNIONE CALCIO BISCEGLIE)

CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 2/ 3/2019

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

GARA DEL 2/ 3/2019 REAL SITI – MARTINA CALCIO 1947

Il Giudice Sportivo;

letti gli atti ufficiali;

rilevato che, con reclamo tempestivamente inviato a controparte, l’ASDMARTINA CALCIO 1947 chiedeva l’applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 – 3 in suo favore ed in danno dell’AC REAL SITI, per aver tale società schierato il tesserato SPARAPANO LUIGI (16/05/2000), presuntivamente in posizione irregolare poiché presente nell’elenco degli svincolati ai sensi dell’art. 107 delle N.O.I.F., pubblicato sul C.U. n. 7 del 30/07/2018.

Da accertamenti svolti presso l’Ufficio Tesseramenti di questo Comitato è emerso che lo SPARAPANO LUIGI – alla data di disputa della gara (02/03/2019) – risultava svincolato è che risulta di contra tesserato per l’AC REAL SITI dal 06/03/2019: pertanto la sua partecipazione alla medesima con il n. 2 risulta irregolare.

Tanto premesso

DELIBERA

1) di accogliere il reclamo proposto dall’ASD MARTINA CALCIO 1947 e, per l’effetto, di comminare all’AC REAL SITI la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 – 3;

2) di non addebitare la tassa reclamo sul conto dell’istante, alla luce dell’accoglimento del medesimo.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA’

PERDITA DELLA GARA:

REAL SITI Vedi delibera.

GARE DEL 10/ 3/2019

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA’

AMMENDA

Euro 100,00 A. TOMA MAGLIE Propri tifosi accendevano due fumogeni sugli spalti senza conseguenze.

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 14/ 4/2019

CATUCCI GIANLUCA (GINOSA)      

A fine gara.

VITTO GIUSEPPE (NORBA CONVERSANO)      

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 28/ 3/2019

LANGE MARIO CONSIGLIO (SPORTING APRICENA)      

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 21/ 3/2019

CIMINO GIOVANNI (VIRTUS BITRITTO)      

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 21/ 3/2019

MONTELEONE LUIGI (NOICATTARO CALCIO)   PUTORTI GIANDOMENICO (VIGOR MOLES)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER TRE GARA/E EFFETTIVA/E

TARSILLA ANDREA (ATLETICO RACALE)      

Espulso per doppia ammonizione, proferiva espressioni ingiuriose e minacciose all’indirizzo di un assistente dell’Arbitro.

D ERCOLE ANTONIO (REAL SITI)      

Sputava all’indirizzo di un avversario senza colpire il destinatario.

SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E

MACCHIA VITO (BRILLA CAMPI)      

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

BIASCO STEFANO (A. TOMA MAGLIE)   PROVENZANO VINCENZO (A. TOMA MAGLIE)
LOSAPPIO RICCARDO (AUDACE BARLETTA)   CAMPOSEO COSIMO (CAROVIGNO CALCIO)
PELLICCIARI GIROLAMO (NUOVA SPINAZZOLA)   INGUSCIO MATTEO (SALENTO FOOTBALL)
FIORENTINO ALESSANDRO (SAN MARCO)   TENZONE ALFREDO (VIGOR MOLES)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARA/E

CAMARA BUBACARR (GINOSA)      

A fine gara.

ROMEO MIGUEL ALEJANDR (GINOSA)      

Vedi rapporto Commissario di Campo.

GENCHI VITO (NORBA CONVERSANO)      

A fine gara.

GIARDINO ALESSANDRO (TRULLI E GROTTE)      

A fine gara.

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (X INFR)

GENTILE ROCCO (RINASCITA RUTIGLIANESE)   MOSAICO STEFANO ANTONIO (VIRTUS BITRITTO)

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

PETRACHI ANTONIO (ATLETICO ARADEO)   AGNELLO GIACOMO (ATLETICO TRICASE)
PENSA MICHELE (AUDACE BARLETTA)   RIZZI RUGGIERO (AUDACE BARLETTA)
ALBANO COSIMO (DEGHI CALCIO)   KOMMA KAJALLY (LIZZANO 1996)
LA GIOIA DAVIDE (TALSANO)   TONTI FABIO (TALSANO)
MISCEO GIOVANNI (TRULLI E GROTTE)   MAGNOLO PAOLO (UGGIANO CALCIO)

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 10/ 3/2019

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA’

AMMENDA

Euro 1.000,00 VIRTUS MATINO

Sin dall’inizio della gara propri sostenitori accendevano n.3 fumogeni (terza recidiva) e lanciavano un accendino sul terreno di gioco; alcuni sostenitori scavalcavano la recinzione che li divide dal settore ospite,entrando in contatto con i tifosi avversari; gli stessi riuscivano a forzare una porta metallica di servizio della tribuna fino ad aprirla; un soggetto estraneo, inoltre, apriva il cancello principale collocato sotto la tribuna della tifoseria ospite e permaneva indebitamente all’interno della panchina della squadra di casa. Al termine della gara, infine, nello spazio antistante gli spogliatoi erano presenti soggetti estranei non autorizzati.(vedi supplemento di rapporto Arbitrale e rapporto del Commissario di Campo)

Euro 150,00 IDEALE BARI Propri sostenitori accendevano 2 fumogeni senza conseguenze.

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 31/ 3/2019

IMPERATO GENNARO VALENTI (FOOTBALL ACQUAVIVA)      

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 28/ 3/2019

MARSANO ELVIS (VIRTUS MATINO)   MIRIZIO FRANCESCO (VIRTUS MATINO)

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 21/ 3/2019

MAZZA ANTONIO (DON BOSCO MANDURIA)      

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 21/ 3/2019

TONDI SALVATORE CRIST (VEGLIE)      

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E

SERRA GIOVANNI (SANARICA)      

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

FINO LUIGI (CAPO DI LEUCA)   PIETRACITO EMANUELE (CASTELLANETA)
BUCCOLIERI LORENZO (DON BOSCO MANDURIA)   DISTRATIS LUCA (DON BOSCO MANDURIA)
IZZO GIUSEPPE (FOGGIA INCEDIT)   PALMIERI MARCO (FOGGIA INCEDIT)
PICCOLINO PAOLO (SOCCER MODUGNO)      

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER TRE GARA/E

COFANO PIETRO LUIGI (VEGLIE)      

Mentre un dirigente della squadra locale provvedeva a liberare il terreno di gioco da un accendino appena lanciato dai tifosi del VIRTUS MATINO, veniva a contatto con quest’ultimo e, colpendolo con una gomitata al viso, gli provocava la rottura degli occhiali.(vedi rapporto del COMMISARIO DI CAMPO)

SQUALIFICA PER UNA GARA/E

PONTONE LUCA (NUOVA DAUNIA FOGGIA 1949)      

Vedi rapporto Commissario di campo

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (X INFR)

INGUSCIO STEFANO (CITTA DI RACALE)      

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

DE CEGLIA MAURO (BORGOROSSO MOLFETTA)   LUCARELLI PAOLO (BORGOROSSO MOLFETTA)
PALESE FRANCESCO (CAPO DI LEUCA)   COPPOLA MATTIA (CITTA DI RACALE)
ERRICO GIACINTO (FUTURA MONTERONI)   VISCEGLIE ANGELO (IDEALE BARI)
PATI MICHELE (LEVERANO CALCIO)   ARCADIO RAFFAELE (MANDURIA SPORT)
MACI COSIMO (MEMORY CAMPI)   CHIRI MATTEO (POGGIARDO)
DESIDERATO GIUSEPPE (POGGIARDO)   RIZZO SIMONE (REAL GALATONE A.S.D.)
D ERRIQUEZ COSIMO (S.VITO)   SARDELLI SAMUELE (S.VITO)
LENTI ANGELO (SAN MARZANO)   COCCIOLI COSIMO (SAVA)
GRECO ALESSIO (SECLI CALCIO)   PIPOLI GABRIELE (SPORT LUCERA)
RENNA VITO (VIRTUS LOCOROTONDO 1948)   PRESICCE MARIO (VIRTUS MATINO)
PORCELLI ANTONIO (VIRTUS MOLFETTA)      

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

GARE DEL 10/ 3/2019

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA’

AMMENDA

Euro 100,00 ZOLLINO A.S.D. Propri sostenitori facevano esplodere durante il corso della gara due petardi senza conseguenze.

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 14/ 4/2019

ROSAFIO ANTONIO (SALVE)   CURLO LUIGI (SAVELLETRI)

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 28/ 3/2019

TUNDO ANGELO (SPORTINSIEME)      

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 21/ 3/2019

SANTORO PAOLO (NEW BANANA CLUB CEGLIE)      

A CARICO DI MASSAGGIATORI

SQUALIFICA. FINO AL 21/ 3/2019

PETRAGALLO VINCENZO (FOOTBALL CLUB SANTERAMO)      

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 21/ 3/2019

RUSSETTI LUIGI (ZOLLINO A.S.D.)      

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E

BLASI GIOVANNI (ATLETICO AZZURRI S.RITA)   DI DONFRANCESCO SALVATORE (REAL NEVIANO)
PUGLIESE GIUSEPPE (VIRTUS CASTELLANA)      

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

CRISTIANO MICHELE (REAL ZAPPONETA)   LOMBARDI CRISTIAN (SAVELLETRI)
TORRES VITO (VIRTUS CASTELLANA)      

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER QUATTRO GARA/E

GIAMPAOLO VINCENZO (CIVITAS CONVERSANO 1924)      

A fine gara si scagliava nei confronti di un calciatore avversario colpendolo con alcuni pugni, determinando una rissa che vedeva coinvolta altri tesserati di entrambe le squadre.

D ONGHIA PIERNICO (SAVELLETRI)      

A fine gara si scagliava nei confronti di un calciatore avversario colpendolo con alcuni pugni, determinando una rissa che vedeva coinvolta altri tesserati di entrambe le squadre.

SQUALIFICA PER DUE GARA/E

DIBELLO CARLO (CIVITAS CONVERSANO 1924)      

A fine gara.

ROMITO GIANVITO (SAVELLETRI)      

A fine gara.

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

ORFEO DAVIDE (AUDACE CAGNANO)   PELUSI MATTEO (AUDACE CAGNANO)
CANCELLI ANDREA LUIGI (BAGNOLO)   CALO ANTONIO (FOOTBALL CLUB SANTERAMO)
SANTESE DAVIDE (FRAGAGNANO)   BRUNI ROBERTO (NEW BANANA CLUB CEGLIE)
PALMISANO GIACOMO (NOCI AZZURRI 2006)   MANIGLIO PARIDE (REAL NEVIANO)
D ONOFRIO STEFANO (REAL ZAPPONETA)   LEPORE GIANRICO (SAVELLETRI)
LOMBARDI CRISTIAN (SAVELLETRI)   PAIANO ANDREA (SPARTAK RUFFANO)
SARANELLI ANDREA (SPARTAK RUFFANO)   MARANGIONE MICHELE (TRE COLLI)
VISAGGIO FRANCESCO (VIRTUS SAN FERDINANDO)   ZIPPONE FRANCESCO (VIRTUS SAN FERDINANDO)
GAETANI DANIELE (ZOLLINO A.S.D.)      

CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 REGIONALI

GARE DEL 6/ 3/2019

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E

SACCOMANNI VITO (SANTERAMO)      

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

GASSI MAURIZIO (NOICATTARO CALCIO)   MODUGNO GIUSEPPE (NOICATTARO CALCIO)
COLACICCO MATTEO (SANTERAMO)      

GARE DEL 9/ 3/2019

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

GARA DEL 9/ 3/2019 AUDACE BARLETTA – REAL S.GIOVANNI

Esaminati gli atti ufficiali;

rilevato che la società REAL S. GIOVANNI non si presentava sul terreno di gioco nei tempi regolamentari, e che pertanto l’arbitro non dava inizio alla gara;

visti ed applicati gli artt. 53 delle N.O.I.F., 17 del Codice di Giustizia Sportiva

DELIBERA

di comminare alla società REAL S. GIOVANNI:

  • la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3-0 in favore della società AUDACE BARLETTA;
  • l’ammenda di EURO 200.00 per prima rinuncia (sanzione raddoppiata nelle ultime 3 giornate di campionato)
  • la penalizzazione di UN punto in classifica.
  • la sanzione di euro 50,00 per mancato incasso;

GARA DEL 9/ 3/2019 ALTO SALENTO – LIZZANO 1996

Il Giudice Sportivo

Esaminati gli atti ufficiali;

rilevato che al 40º minuto del 1º tempo, la società LIZZANO 1996, che aveva iniziato la gara con n. 7 calciatori in distinta, rimaneva con soli n. 6 tesserati, per cui l’arbitro era costretto ad interrompere definitivamente la gara;

visti ed applicati gli artt. 17 comma 1 C.G.S. e 73 comma 2 delle N.O.I.F.,

DELIBERA

di comminare alla Soc. LIZZANO 1996 la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3 – 0, in favore della società ALTO SALENTO

GARA DEL 9/ 3/2019 MANDURIA SPORT – NEW TEAM SQUINZANO

Il Giudice Sportivo,

esaminati gli atti ufficiali;

rilevato che la società NEW TEAM SQUINZANO non si presentava sul terreno di gioco nei tempi regolamentari e che, pertanto, l’arbitro non dava inizio alla gara;

visti ed applicati gli artt. 53 delle N.O.I.F. e 17 Codice di Giustizia Sportiva;

DELIBERA

di comminare alla società A.S.D. NEW TEAM SQUINZANO

  • la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3-0 in favore della società MANDURIA SPORT
  • l’ammenda di EURO 200.00 per prima rinuncia (sanzione raddoppiata nelle ultime 3 giornate di campionato)
  • l’ammenda di EURO 50.00 quale indennizzo per mancato incasso
  • la punizione sportiva della penalizzazione di 1 punto in classifica;

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA’

PERDITA DELLA GARA:

LIZZANO 1996 Vedi delibera.

NEW TEAM SQUINZANOVedi delibera.

REAL S. GIOVANNI Vedi delibera.

PENALIZZAZIONE PUNTI IN CLASSIFICA:

REAL S. GIOVANNI – 1 Vedi delibera.

NEW TEAM SQUINZANO – 1 Vedi delibera.

AMMENDA

Euro 200,00 NEW TEAM SQUINZANO Vedi delibera

Euro 200,00 POGGIARDO A fine gara, i tesserati di entrambe le società generavano una rissa che veniva sedata dall’intervento dei dirigenti delle suddette squadre. Senza conseguenze.

Euro 200,00 SANARICA A fine gara, i tesserati di entrambe le società generavano una rissa che veniva sedata dall’intervento dei dirigenti delle suddette squadre. Senza conseguenze.

Euro 200,00 REAL S. GIOVANNI Vedi delibera.

Euro 50,00 NEW TEAM SQUINZANO Vedi delibera

Euro 50,00 REAL S. GIOVANNI Vedi delibera.

AMMONIZIONE

CAPO DI LEUCA Propri sostenitori aprivano cancelli con accesso dagli spalti, senza conseguenze.

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 29/ 3/2019

ANTONAZZO CIRO (ARS ET LABOR GROTTAGLIE)   CLEMENTE VITO NICOLA (RAGAZZI SPRINT CRISPIANO)

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 31/ 3/2019

SIMONE GIOVANNI (DEGHI CALCIO)      

SQUALIFICA FINO AL 29/ 3/2019

TRULLO ROBERTO (RAGAZZI SPRINT CRISPIANO)      

SQUALIFICA FINO AL 21/ 3/2019

AGOSTINELLO ROBERTO (ARMANDO PICCHI SPECCHIA)      

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER TRE GARA/E EFFETTIVA/E

GALATI NOE ALBANO (TAURISANO 1939)      

Colpiva con un pugno, alla schiena, un avversario. Senza conseguenze.

SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E

PINTO ANDREA (ARS ET LABOR GROTTAGLIE)   MEZZINA ANTONIO (DON UVA CALCIO 1971)
JARJOU BAKARY (MEMORY CAMPI)   PIACENTE WALTER (SAN MARZANO)

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

GALASSI MARIO CONCEZIO (ALTO TAVOLIERE SAN SEVERO)   COMES GIOVANNI (ARS ET LABOR GROTTAGLIE)
DE LUCA RICCARDO (CASARANO CALCIO S.R.L.)   LEPERA MATTIA (CEDAS AVIO BRINDISI)
ELIA JACOPO RAFFAELE (DEGHI CALCIO)   PALMA RICCARDO (DEGHI CALCIO)
BENVENGA ANDREA (GALLIPOLI F. 1909 SRL SSD)   SASANELLI FRANCESCO (RINASCITA RUTIGLIANESE)
TENACE ANTONIO GIUSEPP (SPORTING APRICENA)   FAMA VITO (VIGOR MOLES)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (X INFR)

CARLINO EUGENIO (FABRIZIO MICCOLI)      

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

PICCINNO ANDREA (DEGHI CALCIO)   MARZANO GABRIELE (GALLIPOLI F. 1909 SRL SSD)
SPERANZA FULVIO SERGIO (MOLFETTA CALCIO)   SABATO FRANCESCO (POLIMNIA CALCIO)
PERRINI DANIELE (RAGAZZI SPRINT CRISPIANO)   QUERCIA COSIMO (RAGAZZI SPRINT CRISPIANO)
PIACENTE WALTER (SAN MARZANO)   DELLA PACE ANTONIO (SPORT LUCERA)
PELUSO SIMONE (TALSANO)   DABBICCO MICHELE (VIGOR MOLES)
PONAROSA VALENTINO (VIGOR MOLES)      

GARE DEL 12/ 3/2019

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

GARA DEL 12/ 3/2019 NUOVA ANDRIA – CANOSA

Il Giudice Sportivo: Esaminati gli atti ufficiali;

rilevato che l’arbitro, alla presenza dei capitani di entrambe le squadre constatava che il campo era reso impraticabile a causa del forte vento e che, pertanto, non dava inizio alla gara

DEMANDA

Al Comitato Regionale Puglia per i provvedimenti di sua competenza in ordine al recupero dell’incontro.

COPPA ITALIA PROMOZIONE

GARE DEL 7/ 3/2019

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

ROLLO PIERFRANCESCO (DEGHI CALCIO)   PELLEGRINI BARTOLO (SPORTING DONIA)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (II INFR)

DEFFO FABRICE (DEGHI CALCIO)   FRACELLA BENITO MANOLO (DEGHI CALCIO)
DELL OGLIO ALESSANDRO (SPORTING DONIA)      

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TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE  

(Stralcio Comunicato Ufficiale n. 50/TFN del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dal Cons. Giuseppe Rotondo Presidente; dall’Avv. Valentino Fedeli, dall’Avv. Fabio Micali Componenti; con l’assistenza del Dott. Paolo Fabricatore Rappresentante AIA; del Sig. Claudio Cresta Segretario e di Salvatore Floriddia e Nicola Terra, si è riunito il giorno 28.2.2019 e ha assunto le seguenti decisioni:

– DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SDANGA ANTONIO (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società SSD Srl Manfredonia Calcio), SOCIETÀ SSD SRL MANFREDONIA CALCIO – (nota n. 6007/73 pf18-19 GP/AA/mg del 14.12.2018). (129)

– DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SDANGA ANTONIO (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società SSD Srl Manfredonia Calcio), SOCIETÀ SSD SRL MANFREDONIA CALCIO – (nota n. 6010/74 pf18-19 GP/AA/mg del 14.12.2018).

Il deferimento

La Procura Federale, con due distinti atti, entrambi datati 14 dicembre 2018, che saranno in seguito riuniti per ragioni di connessione soggettiva e parzialmente oggettiva, ha deferito a questo Tribunale il sig. Antonio Sdanga, all’epoca dei fatti presidente e rappresentante legale della Società SSDRL Manfredonia Calcio, per violazione degli artt. 1bis, comma 1, 8 commi 9 e 10 CGS – FIGC, in relazione all’art. 94 ter commi 11 e 13 NOIF, in quanto non erano state pagate al calciatore Alessandro Lauriola la somma di € 3.300,00 stabilita dalla Commissione Accordi Economici con decisione pubblicata sul CU n. 283 del 17 maggio 2018 (deferimento 6007/73) e all’allenatore Giovanni Baratto la somma di € 12.100,00 stabilita dal Collegio Arbitrale con lodo pubblicato sul CU n. 3/2018 (deferimento 6010/74). Alle due decisioni, ritualmente comunicate, la Società aveva mancato di ottemperare nel termine perentorio di gg. 30 (trenta) decorrente dalla data di ricevimento della comunicazione. È stata altresì deferita la Società SSDSRL Manfredonia Calcio per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS – FIGC per la violazione ascritta al proprio rappresentante legale.

Il dibattimento

Alla riunione odierna è comparsa la Procura federale (avv. Silvia Loche), la quale ha illustrato separatamente i deferimenti, ne ha chiesto l’accoglimento, in una alle sanzioni, da comminarsi per ogni deferimento, della inibizione di mesi 6 (sei) a carico dello Sdanga (totale mesi 12 – dodici) e di 1 (uno) punto di penalizzazione in classifica ed ammenda di € 1.500,00 (euro 2 Federazione Italiana Giuoco Calcio – Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare SS 2018/2019 millecinquecento) a carico della Società, oggi inattiva, (totale punti 2 – due – di penalizzazione ed ammenda di € 3.000,00 – euro tremila). I deferiti non si sono costituiti, né sono comparsi in udienza.

La decisione

Vanno preliminarmente riuniti i due deferimenti, essendo evidente la connessione soggettiva e, seppur parzialmente, oggettiva, tra loro esistente. Nel merito le contestazioni mosse dalla Procura federale ai deferiti risultano documentalmente provate; sono presenti in atti la decisione della CAE ed il lodo del CA nonché le comunicazioni inviate alla Società dalla Segreteria del Dipartimento Interregionale FIGC – LND, contenenti il richiamo ai provvedimenti di condanna con l’invito a corrispondere i relativi importi nel termine di gg. 30 (trenta) dalla data di ricevimento delle comunicazioni, come è disposto dai commi 11 e 13 art. 94 ter NOIF.

Di contro, non vi è prova che la Società abbia impugnato i provvedimenti, né che vi abbia adempiuto, neppure in epoca successiva alla scadenza del termine.

La responsabilità della compagine non è di natura mediata bensì diretta, in senso tecnicogiuridico, in quanto legata immediatamente all’azione del proprio legale rappresentante, di cui è espressione in ragione del rapporto di immedesimazione organica tra società, ente rappresentato e legale rappresentante, che agisce in nome della società nell’ambito della normativa federale, che si è concretizzata in una palese violazione gestionale ed economica. I deferimenti, previa loro riunione, vanno pertanto accolti. Segue l’applicazione ai deferiti delle sanzioni che il collegio reputa congrue nella misura richiesta dalla Procura federale, con la precisazione che la società non risulta al momento attiva per cui la sanzione della penalizzazione di punti dovrà dalla stessa essere scontata non appena essa ricomincerà a svolgere attività sportiva rilevante per l’ordinamento federale.

Il dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, riuniti i due deferimenti, li accoglie e, per l’effetto, infligge al sig. Antonio Sdanga, nella qualità, l’inibizione di mesi 12 (dodici) e alla Società SSDSRL Manfredonia Calcio l’ammenda di € 3.000,00 (euro tremila) oltre la penalizzazione di 2 (due) punti in classifica, da scontarsi alla prima iscrizione di campionato organizzato dalla FIGC.

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CORTE SPORTIVA DI APPELLO

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall’Avv. Angelo Giancarlo DE PEPPO con la partecipazione dell’Avv. Giuseppe Ciarli CONTE e dell’Avv. Alessandro AMATO, e dell’Avv. Raffaele DRIMACO (Rappresentante AIA), nella riunione del 11 Marzo Febbraio ha adottato i seguenti provvedimenti:

CAMPIONATO ECCELLENZA

GARA: A.S.D. MOLFETTA SPORTIVA 1917 B – A.S.D. MOLFETTA CALCIO del 24/2/2019 (Reclamo della A.S.D. MOLFETTA CALCIO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 600.00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 68 in data 28/2/2019 del Comitato Regionale Puglia).

Esaminati gli atti ufficiali;

letto il reclamo innanzi citato;

udito il rappresentante della ricorrente;

effettuati i necessari accertamenti;

considerato che nessuna delle asserzioni contenute nel ricorso proposto dalla società A.S.D. MOLFETTA CALCIO trova riscontro nella documentazione agli atti per cui, attesa la recidiva contestata adeguata si appalesa la sanzione dell’ammenda inflitta dal Primo Giudice che va condivisa e confermata.

P.Q.M.

DELIBERA

Respingersi il reclamo proposto dalla società A.S.D. MOLFETTA CALCIO e per l’effetto addebitarsi la relativa tassa sul conto della stessa.

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARA: A.S.D. SPORT LUCERA – GIOV. CALCIO CERIGNOLA S.R.L. del 6/1/2019 (Reclamo della GIOV. CALCIO CERIGNOLA S.R.L.in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 60 in data 31/1/2019 del Comitato Regionale Puglia).

Esaminati gli atti ufficiali;

letto il reclamo a margine citato;

effettuati i necessari accertamenti

rilevato che la società GIOV. CALCIO CERIGNOLA S.R.L.con il reclamo proposto a questa Corte Sportiva di Appello Territoriale  in merito alla invocazione della causa di forza maggiore, ha trasmesso copia del reclamo alla controparte con lettera raccomandata n. 15361071969-2 allegando attestazione dell’invio in data 7/2/2019;

rilevato che, da verifiche effettuate e da documentazione in possesso di questa Corte Sportiva di Appello Territoriale la comunicazione alla controparte  su menzionata risulta effettivamente invece inviata in data 11/2/2019 e quindi oltre il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale n. 60 del 31/1/2019 ai sensi dell’art. 46 commi 4 e 5 Codice di Giustizia Sportiva.

P.Q.M.

DELIBERA

Dichiararsi inammissibile il reclamo proposto dalla società GIOV. CALCIO CERIGNOLA S.R.L. e , per l’effetto, addebitarsi la relativa tassa sul conto della stessa.

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