Le decisioni del giudice sportivo dall’Eccellenza alla Seconda categoria

Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

ECCELLENZA

GARE DEL 17/ 9/2015

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

GARA DEL 17/ 9/2015 CASTELLANETA – NOVOLI

Il Giudice Sportivo;

letti gli atti ufficiali;

rilevato che, con reclamo anticipato via fax ,la Società NOVOLI adiva questo Giudice Sportivo avverso il risultato della gara in oggetto per la posizione irregolare dei calciatori RECCHIA William (20.2.1995) e BUTTIGLIONE Luca (25.8.1983), in quanto gli stessi non sarebbero stati regolarmente tesserati per la Società CASTELLANETA alla data del 16.9.2015;

che la reclamante concludeva chiedendo la vittoria della gara in proprio favore;

che dalle risultanze dell’ufficio tesseramenti del C.R. PUGLIA i calciatori RECCHIA William e BUTTIGLIONE Luca risultano regolarmente tesserati dal 16.9.2015 per la Società CASTELLANETA;

che, pertanto, i predetti calciatori avevano titolo a prendere parte alla gara oggetto del presente reclamo;

tanto premesso

D E L I B E R A

-di rigettare il reclamo proposto dalla Società NOVOLI, addebitando A carico dell’istante la relativa tassa;

-di confermare il risultato conseguito sul campo di 2 – 1 in favore della Società CASTELLANETA.

 

GARE DEL 20/ 9/2015

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

GARA DEL 20/ 9/2015 OTRANTO – CASTELLANETA il Giudice Sportivo;

letti gli atti ufficiali;

rilevato che, con preannuncio telegrafico seguito da tempestivo reclamo, ritualmente trasmesso alla controparte, la Società CASTELLANETA adiva questo Giudice Sportivo avverso il risultato della gara in oggetto per la presunta posizione irregolare del calciatore CITTO Giovanni schierato dal la Società OTRANTO malgrado non avesse scontato la squalifica di UNA giornata, inflittagli a seguito dell’ultima gara del Campionato Promozione 2014/2015 del 17.05.15, pubblicata sul C.U. nº 75 del 21.5.2015;

che la reclamante concludeva chiedendo la vittoria della gara in proprio favore; che la resistente faceva pervenire proprie controdeduzioni ,eccependo che il giocatore CITTO Giovanni aveva scontato la giornata di squalifica in occasione della gara valevole per l’assegnazione del titolo di campione regionale di Promozione 2014/2015, disputata in data 29/5/2015;

che la resistente richiamava la comunicazione via telefax pervenutale in data 27/5/2015 dal C.R. PUGLIA in cui si precisava che, trattandosi di attività ufficiale, si confermavano le disposizioni valide nel campionato di competenza e che dovevano trovare esecuzione nella gara le sanzioni di squalifica per recidiva a seguito di ammonizione riportata nell’ultima giornata di campionato.

Tanto premesso osserva questo giudice sportivo che il reclamo proposto dalla Società CASTELLANETA non è meritevole di accoglimento, in quanto trova rispondenza quanto dedotto dalla Società resistente. In effetti dall’esame degli atti ufficiali relativi alla gara OTRANTO – FOOTBALL GRAVINA emerge che il calciatore CITTO Giovanni non ha preso parte alla gara, scontando la squalifica inflittagli e pubblicata sul C.U. 75 del 21.5.2015.

Per tali motivi il predetto tesserato aveva titolo a prendere part e alla gara oggetto del presente reclamo.

P.Q.M.

D E L I B E R A

– di rigettare il reclamo proposto dalla Soc.

CASTELLANETA ,addebitando la relativa tassa sul conto della Società istante;

– di confermare il risultato della gara di 2-1 in favore della Società OTRANTO

GARE DEL 4/10/2015

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA’

AMMENDA

Euro 400,00 BITONTO. Propri tifosi facevano esplodere alcuni petardi senza conseguenze. Inoltre colpivano ripetutamente con sputi un assistente dell’arbitro.

 

Euro 200,00 OTRANTO A fine gara propri tifosi lanciavano in campo una bottiglietta piena d’acqua senza conseguenze.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

AUGELLI PAOLO PIO (ATLETICO VIESTE)   CITTO GIOVANNI CARLO (OTRANTO)
MALERBA MARCO (OTRANTO)   MARAGLINO ANGELO (SPORTING PRO)
LOGRIECO ANGELO (TEAM ALTAMURA)   ALBRIZIO CRISTIAN (UNIONE CALCIO BISCEGLIE)
DE PALMA VINCENZO (VIGOR TRANI CALCIO)      

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARA/E

MONTEFUSCO MATTIA (OTRANTO)      

A fine gara.

PROMOZIONE

GARE DEL 4/10/2015 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA’

AMMENDA

Euro 800,00 GIOVINAZZO CALCIO

DIFFIDA Nonostante l’incontro dovesse essere disputato in assenza di pubblico veniva consentito l’ingresso a numerosi tifosi senza particolare conseguenze, eccezion fatta per molteplici espressioni ingiuriose all’indirizzo della terna arbitrale.

(CON DIFFIDA DI PIU’ GRAVI SANZIONI AL RIPETERSI DI TALI EPISODI)

Euro 500,00 REAL SITI

Nonostante la gara dovesse disputare in assenza di pubblico numerosi tifosi entravano nell’impianto di gioco: nessuna attività veniva svolta dai dirigenti della squadra per allontanare tali tifosi.

Euro 300,00 ASCOLI SATRIANO

A fine gara due soggetti estranei entravano nel recinto di gioco e proferivano espressioni ingiuriose e minacciose all’indirizzo della terna arbitrale.

Euro 300,00 RINASCITA RUTIGLIANESE

Propri tifosi lanciavano in campo due lattine piene di birra che cadevano a pochi metri dall’assistente dell’arbitro.

Euro 200,00 QUARTIERI UNITI BARI

Propri tifosi colpivano ripetutamente con sputi un assistente dell’arbitro.

 

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 22/10/2015

AMERUOSO VITO (QUARTIERI UNITI BARI)      

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 15/10/2015

MANCINI NICOLA (CANOSA)      

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 8/11/2015

MORAMARCO PIETRO (FORTIS ALTAMURA)   POTENTE COSIMO (POLIMNIA CALCIO)

SQUALIFICA FINO AL 15/10/2015

SCARINGELLA GIUSEPPE (CANOSA)      

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER QUATTRO GARA/E EFFETTIVA/E

STALLONE NICOLA (QUARTIERI UNITI BARI)      

Espulso per doppia ammonizione serrava le mani intorno al collo dell’avversario quasi volesse strangolarlo. Dopo la notifica del provvedimento di espulsione inseguiva il citato avversario e lo colpiva con tre violenti pugni in volto, provocando ampio sanguinamento:

SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E

POLICHETTI MICHELE (CANOSA)   TANCREDI GUERINO (FORTIS ALTAMURA)
PORFIDO VITO MARIO (GIOVINAZZO CALCIO)   FORTUNATO LORENZO (POLIMNIA CALCIO)
CASSOTTA DOMENICO (REAL SITI)      

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

ZITOLI DANIELE NUNZIO (CANOSA)   DE BLASIO MASSIMO (CANOSA)
COLELLA GIOVANNI (REAL NOCI)   SALERNO LORENZO (MADRE PIETRA APRICENA)
FERRO ANGELO GABRIELE (RINASCITA RUTIGLIANESE)   FAVIA MAURIZIO (NUOVA MOLFETTA 1983)
  MONTEMORRA ALESSANDRO (SPORTING ORDONA)

 

PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 4/10/2015

A CARICO DI SOCIETA’

AMMENDA

Euro 200,00 SPORTMANIA Perché, a causa del mancato accertamento da parte del proprio dirigente accompagnatore che nessuno fosse più presente all’interno della struttura, l’Arbitro restava chiuso all’interno della stessa fino alle 18.50.

Euro 50,00 ULTRATTIVI Durante lo svolgimento della partita, nel corso del secondo tempo, venivano lanciati sul terreno di giuoco numero 2 palloni al fine di ritardare la ripresa della partita.

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 22/10/2015

CLEMENTE GIUSEPPE (ULTRATTIVI)      

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E

PASCULLI MIRCO (NUOVA ANDRIA)

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

GIANNINI GIUSEPPE (CELLE DI SAN VITO)
TOSCANELLI MAURIZIO (SPORTMANIA)
RIFINO ALDO (ULTRATTIVI)

SECONDA CATEGORIA

GARE DEL 4/10/2015

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 15/10/2015

LATORRE FRANCESCO (SAN GIOVANNI ROTONDO)      

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E

DI VITO MAURIZIO (SAN GIOVANNI ROTONDO)   DI BARI DAVIDE (SAN GIOVANNI ROTONDO)

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

SCAMAZZO MICHELE PIO (SPORTING APRICENA)   PASQUA FRANCESCO PAOLO (SAN GIOVANNI ROTONDO)

COPPA ECCELLENZA

GARE DEL 1/10/2015

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA’

AMMENDA

Euro 200,00 MESAGNE CALCIO 2011

A fine gara persone estranee riconducibili alla Società di casa sostavano dinanzi agli spogliatoi e causavano una breve discussione con i giocatori della squadra ospite.

 

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 13/10/2015

CINQUE FRANCESCO (ATLETICO VIESTE)      

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

LORUSSO PAOLO (MOLFETTA SPORTIVA 1917)   VITALE MARCO (MOLFETTA SPORTIVA 1917)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (II INFR)

SILVESTRI MATTEO (ATLETICO VIESTE)   CANTATORE FRANCESCO (BARLETTA 1922)
FUMAROLA MASSIMO (BITONTO.)   DIBENEDETTO NICOLA (FOOTBALL CLUB GRAVINA)
CITTO GIOVANNI CARLO (OTRANTO)   DISENSO SEBASTIAN (TEAM ALTAMURA)
LOGRIECO ANGELO (TEAM ALTAMURA)   MOSCELLI FABIO (TEAM ALTAMURA)
FAVIA DANILO (VIGOR TRANI CALCIO)      

CORTE SPORTIVA D’APPELLO

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall’Avv. Angelo LO VECCHIO MUSTI con la partecipazione dell’Avv. Giancarlo DE PEPPO e dell’Avv. Giuseppe Ciarli CONTE  (Componenti), e del Sig. Domenico CATALDO (Rappresentante AIA), nella riunione del 5 Ottobre 2015, ha adottato i seguenti provvedimenti:

CAMPIONATO ECCELLENZA

GARA: S.S.D.A.R.L. SUD EST – A.D.C. ARS ET LABOR GROTTAGLIE del 20/09/2015 (Reclamo della A.D.C. ARS ET LABOR GROTTAGLIE in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore TAMBORRINO Francesco di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 21 in data 24/9/2015 del Comitato Regionale Puglia).

GARA: S.S.D.A.R.L. SUD EST – A.D.C. ARS ET LABOR GROTTAGLIE del 20/09/2015 (Reclamo della A.D.C. ARS ET LABOR GROTTAGLIE in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore TURI Nicola di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 21 in data 24/9/2015 del Comitato Regionale Puglia).

  • Esaminati gli atti ufficiali;
  • letto il reclamo a margine citato;
  • effettuati i necessari accertamenti
  • ritenuta evidente la connessione oggettiva dei due reclami, gli stessi vanno riuniti.
  • considerato che quanto dedotto dalla reclamante non ha trovato conferma negli atti ufficiali per cui adeguati si appalesano i provvedimenti disciplinari adottati dal Primo Giudice nei confronti dei calciatori TAMBORRINO Francesco e TURI Nicola che vanno condivisi e confermati;

P.Q.M.

DELIBERA

respingere i reclami proposti dalla A.D.C. ARS ET LABOR GROTTAGLIE e disporre l’addebito sul conto della stessa delle rispettive tasse reclamo.

 

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