LESINA-SPORTING TORREMAGGIORE: MANO PESANTE. GARA PERSA, MULTE SALATE E SQUALIFICA DEL CAMPO

Esaminati gli atti ufficiali; Rilevato che dal referto arbitrale è emerso che al minuto 36′ del 2ºt. fuori dal recinto di gioco, sotto gli spalti, si verificava una rissa che, inizialmente, coinvolgeva due tifosi delle Soc. opposte, per poi coinvolgere altri soggetti, tra cui Dirigenti e tesserati delle due compagini;
Rilevato che i dirigenti e i tesserati di entrambe le squadre, anziché adoperarsi fattivamente per sedare i disordini, vi prendevano parte attivamente; Rilevato che le predette intemperanze vedevano il coinvolgimento di un nutrito numero di persone e che duravano per circa 10′ minuti, fino all’arrivo delle Forze dell’Ordine;
Tenuto conto che durante la rissa venivano utilizzati oggetti contundenti, tra cui bastoni, mazze, ombrelli, che potevano portare l’evento a conseguenze ben più gravose; Tenuto altresì conto che la gara veniva definitivamente sospesa per mancanza di condizioni di sicurezza; Tutto ciò premesso questo Giudice Sportivo, visti gli artt. 10, comma 3, 26, 8, C.G.S.
DISPONE
la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3 – 0 e 0 – 3 a carico di entrambe le società
(art. 10, commi 1 e 3 C.G.S.);
L’obbligo per entrambe le Società di disputare una gara a porte chiuse (SANZIONE CON EFFETTO
IMMEDIATO);
A carico della Soc. SPORTING TORREMAGGIORE l’ammenda di € 200,00 con diffida, per responsabilità
oggettiva (sanzione così proporzionata stante l’assenza di specifica documentazione attestante
conseguenze fisiche in danno ai partecipanti alla rissa, come sopra riportato. Art. 26, comma 4, C.G.S.);
A carico della Soc. LESINA CALCIO l’ammenda di € 200,00 con diffida, per responsabilità oggettiva
(sanzione così proporzionata stante l’assenza di specifica documentazione attestante conseguenze fisiche in
danno ai partecipanti alla rissa, come sopra riportato. Art. 26, comma 4, C.G.S.);
A carico della Soc. LESINA CALCIO l’ammenda di € 50,00 per mancata predisposizione del Servizio
d’Ordine Sostitutivo, nonché per aver consentito l’ingresso all’area antistante gli spogliatoi a persone non
autorizzate.

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