Lucera-G. Cerignola . 3-0 per gli svevi, non tiene la tesi del pullmano rotto

La Società Gioventù Calcio Cerignola non si presentava sul terreno di gioco in occasione della gara del 6/1/2019; giustificava la propria assenza addebitandola all’avaria del pullman della Società e trasmetteva fattura relativa all’intervento dei soccorsi; in atti non vi é alcuna certificazione di intervento da parte di un’Autorità di Pubblica Sicurezza che possa attestare l’avaria e, pertanto,per giurisprudenza costante la sola documentazione emessa da privati non consente l’applicazione della causa di forza maggiore; Tutto quanto premesso
D E L I B E R A
1) di rigettare il reclamo proposto dalla Società GIOVENTU CALCIO CERIGNOLA e per l’effetto di comminare la sanzione della perdita della gara con il risultato di 3 – 0 in favore della Società SPORT LUCERA;
2) di comminare alla Società GIOVENTU CALCIO CERIGNOLA SRL la sanzione della penalizzazione di UN punto in classifica;
3) di comminare l’ammenda di Euro 150 per 1^ RINUNCIA;
4) di comminare l’ammenda di Euro 150, quale indennizzo per il mancato incasso;
5) di addebitare la tassa reclamo sul conto dell’istante
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