Mano pesante del giudice sportivo nei confronti del calciatore NICOLA SALVEMINI DEL MANFREDONIA. Ecco le motivazioni:
OTTO GIORNATE DI SQUALIFCA A SALVEMINI NICOLA (MANFREDONIA CALCIO 1932)
A seguito del provvedimento di espulsione si avvicinava all’Arbitro Spingendolo per tre volte e facendolo
indietreggiare senza conseguenze; appoggiava il proprio petto su quello dell’Arbitro proferendo frasi
gravemente minacciose; a fine gara raggiungeva l’Arbitro a centrocampo reiterando la condotta minacciosa
ed irriguardosa. La sanzione va considerata ai fini dell’applicazione delle misure amministrative a carico delle
società ex art. 35 comma 7 del Codice di Giustizia Sportiva.

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