Manfredonia Fc: rigettati i ricorsi di Lucera e Ideale Bari. Per i sipontini tutto in regola

Rigettati i ricorsi di Lucera e Ideale Bari. Tuto in regola al Manfredonia Fc che consegue i risultati ottenuti sul campo

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
GARA DEL 14/10/2018 FOOTBALL CLUB MANFREDONIA – SPORT LUCERA
Il Giudice Sportivo;
letti gli atti ufficiali;
rilevato che l’ ADS SPORT LUCERA con reclamo inviato a mezzo posta in data 15/10/2018 – inoltrato contestualmente alla Società FC MANFREDONIA – chiedeva la vittoria della gara in oggetto in proprio favore, in proprio eccependo la posizione irregolare del tesserato PRENCIPE Michelangelo (F.C. MANFREDONIA), che a detta dell’istante – non aveva scontato 2 giornate di squalifica comminategli nel Comunicato Ufficiale n.81 del 19/4/2018;
che la F.C. MANFREDONIA inviava proprie controdeduzioni evidenziandola posizione regolare del proprio tesserato; Tanto premesso osserva questo Giudice Sportivo che il reclamo proposto dall’ASD SPORT LUCERA è infondato e va rigettato.
Dalla documentazione in possesso di questo Giudice risulta che il Sig. PRENCIPE Michelangelo (17.3.1987) aveva già scontato UNA delle due giornate di squalifica in data 22/4/2018, allorché militava nella Società MONTE SANT ANGELO (Campionato di Promozione 2017/2018 – gara MONTE S. ANGELO – V. BITRITTO).
Inoltre, dai controlli effettuati da questo G.S.T. il Sig. PRENCIPE, tesserato dalla Società F.C. MANFREDONIA in data 5/10/2018, non risulta inserito nella distinta ufficiale della gara del 7/10/2018 occorsa tra la NUOVA DAUNIA FOGGIA e la F.C. MANFREDONIA, valevole per la terza giornata del Campionato di Prima Categoria.
Per tali motivi il Sig. PRENCIPE, in occasione della gara in oggetto era in posizione regolare, avendo scontato la residua giornata di squalifica.
D E L I B E R A
1) di dichiarare la posizione regolare del Sig. PRENCIPE Michelangelo relativamente alla gara in oggetto;
2) di rigettare il reclamo proposto dall’ASD SPORT LUCERA e per l’effetto di confermare il risultato della gara di 2 – 0 in favore della Società F.C. MANFREDONIA;
3) di addebitare la tassa reclamo sul conto della Società istante.

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
GARA DEL 21/10/2018 FOOTBALL CLUB MANFREDONIA – IDEALE BARI
Il Giudice Sportivo; letti gli atti ufficiali; rilevato che l’ADS IDEALE BARI con preannuncio inviato a mezzo fax in data 24/10/2018, seguito da tempestivo reclamo inviato alla controparte, – chiedeva la vittoria della gara in oggetto in proprio favore, eccependo la posizione irregolare del tesserato PRENCIPE Michelangelo (F.C. MANFREDONIA), che a detta dell’istante – non aveva scontato 2 giornate di squalifica comminategli nel Comunicato Ufficiale n.81 del 19/4/2018;
che la F.C. MANFREDONIA inviava proprie controdeduzioni evidenziandola posizione regolare del proprio tesserato; Tanto premesso osserva questo Giudice Sportivo che il reclamo proposto dall’ASD IDEALE BARI è infondato e va rigettato.
Dalla documentazione in possesso di questo Giudice risulta che il Sig. PRENCIPE Michelangelo (17.3.1987) aveva già scontato UNA delle due giornate di squalifica in data 22/4/2018, allorché militava nella Società MONTE SANT ANGELO (Campionato di Promozione 2017/2018 – gara MONTE S. ANGELO – V. BITRITTO).
Inoltre, dai controlli effettuati da questo G.S.T. il Sig. PRENCIPE, tesserato dalla Società F.C. MANFREDONIA in data 5/10/2018, non risulta inserito nella distinta ufficiale della gara del 7/10/2018
Comunicato Ufficiale n. 34– pag. 18 di 35
occorsa tra la NUOVA DAUNIA FOGGIA e la F.C. MANFREDONIA, valevole per la terza giornata del Campionato di Prima Categoria.
Per tali motivi il Sig. PRENCIPE, in occasione della gara in oggetto era in posizione regolare, avendo scontato la residua giornata di squalifica.
D E L I B E R A
1) di dichiarare la posizione regolare del Sig. PRENCIPE Michelangelo relativamente alla gara in oggetto;
2) di rigettare il reclamo proposto dall’ASD IDEALE BARI e per l’effetto di confermare il risultato della gara di 2 – 1 in favore della Società F.C. MANFREDONIA;
3) di addebitare la tassa reclamo sul conto della Società istante.

MANFREDONIA FC

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