Monte-Ascoli non verrà affatto ripetuta. Gara vinta ai montanari e multe salate agli ascolani

Per la gara non disputata lo scorso 18 febbraio, tra il Monte e l’Ascoli per il campionato di Promozione pugliese, il Giudice Sportivo esaminati gli atti ufficiali e rilevato che con preannuncio a mezzo fax seguito da tempestivo reclamo – ritualmente notificato alla controparte – la soc. A.S.D. ASCOLI SATRIANO invocava la causa di forza maggiore per non aver potuto raggiungere l’impianto sportivo di MONTE SANT’ANGELO e chiedeva che venisse disposta la ripetizione dell’incontro;

a sostegno del reclamo allegava ricevuta fiscale rilasciata dalla ditta MELCHIONNA Filippo (soccorso ACI di Candela) e ricevuta fiscale rilasciata dalla BLU OFFICINA di Colicchio Giuseppe che – a dire della ricorrente – attesterebbero il guasto elettrico che avrebbe colpito la Volkswagen Tiguan targata DX946RL.

Osserva questo Giudice Sportivo che – secondo la costante giurisprudenza di questo ufficio  l’attestazione della causa di forza maggiore deve provenire da un soggetto “Pubblico” quali Polizia, Carabinieri, Polizia Locale, ecc.: di tale documentazione non c’è traccia e, di contra, la ricorrente ha dichiarato esplicitamente in atti di non aver contattato le forze dell’ordine.
La documentazione contabile allegata ha valore di prova assolutamente relativo e confutabile, soprattutto alla luce della circostanza che – sempre la ricorrente – ha dichiarato in atti che la squadra sarebbe stata schierata a MONTE SANT’ANGELO con soli 9 calciatori, di cui 5 presuntivamente presenti nell’auto sinistrata e 4 in un secondo veicolo non identificato.

La carenza della certificazione pubblica in ordine al sinistro da un lato e la certezza documentale che – nella migliore delle ipotesi – la società ricorrente avrebbe dovuto aborigine schierare in campo una formazione gravemente rimaneggiata (9 effettivi al posto di 11), induce questo Giudice Sportivo a rigettare il reclamo.

D E L I B E R A
1. di rigettare il reclamo proposto dalla società A.S.D. ASCOLI SATRIANO e, per l’effetto, di
addebitare la tassa sul conto dell’istante;
2. di comminare alla A.S.D. ASCOLI SATRIANO la sanzione sportiva della perdita della gara
con il risultato di 3 – 0 in favore della società A.S.D. MONTE SANT’ANGELO;
3. di comminare alla A.S.D. ASCOLI SATRIANO la penalizzazione di un punto in classifica;
4. di comminare alla A.S.D. ASCOLI SATRIANO l’ammenda di € 300 per prima rinuncia;
5. di comminare alla A.S.D. ASCOLI SATRIANO l’ammenda di € 200 quale indennizzo per mancato incasso.

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