Sbaglia la tempista l’Apricena. Reclamo rigettato. In coppa va avanti il San Marco

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall’Avv. Angelo LO VECCHIO MUSTI con la partecipazione dell’Avv. Christian Ciro RUTIGLIANO e dell’Avv. Giuseppe Ciarli CONTE (Componenti),
e del Sig. Domenico CATALDO (Rappresentante AIA), nella riunione del 12 Ottobre 2015, ha adottato iseguenti provvedimenti:

COPPA ITALIA PROMOZIONE
GARA: MADRE APITRA APRICENA-SAN MARCO del 24/09/2015 (Reclamo della MADRE PIETRA
APRICENA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della
società per la perdita della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 28 in data 15/10/2015 del Comitato Regionale Puglia).
– Esaminati gli atti ufficiali;
– letto il reclamo a margine citato;
– effettuati i necessari accertamenti;
– rilevato che il reclamo succitato proposto dalla società MADRE PIETRA APRICENA va dichiarato inammissibile perché inoltrato in data 17/10/2015 cioè oltre il termine breve di cui al Comunicato Ufficiale n. 15 del 10/9/2015 del Comitato Regionale Puglia;
– considerato che la declaratoria di inammissibilità del reclamo è preliminare ad ogni esame del merito che pertanto non è più consentito
DELIBERA
Dichiararsi inammissibile il reclamo proposto dalla società MADRE PIETRA APRICENA e, pertanto addebitarsi la relativa tassa sul conto della stessa.

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