La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall’Avv. Angelo LO VECCHIO MUSTI con la partecipazione dell’Avv. Christian Ciro RUTIGLIANO e dell’Avv. Giuseppe Ciarli CONTE (Componenti),
e del Sig. Domenico CATALDO (Rappresentante AIA), nella riunione del 12 Ottobre 2015, ha adottato iseguenti provvedimenti:
COPPA ITALIA PROMOZIONE
GARA: MADRE APITRA APRICENA-SAN MARCO del 24/09/2015 (Reclamo della MADRE PIETRA
APRICENA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della
società per la perdita della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 28 in data 15/10/2015 del Comitato Regionale Puglia).
– Esaminati gli atti ufficiali;
– letto il reclamo a margine citato;
– effettuati i necessari accertamenti;
– rilevato che il reclamo succitato proposto dalla società MADRE PIETRA APRICENA va dichiarato inammissibile perché inoltrato in data 17/10/2015 cioè oltre il termine breve di cui al Comunicato Ufficiale n. 15 del 10/9/2015 del Comitato Regionale Puglia;
– considerato che la declaratoria di inammissibilità del reclamo è preliminare ad ogni esame del merito che pertanto non è più consentito
DELIBERA
Dichiararsi inammissibile il reclamo proposto dalla società MADRE PIETRA APRICENA e, pertanto addebitarsi la relativa tassa sul conto della stessa.