Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano già state effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortuni dei succitati calciatori nati dal 1° Gennaio 1995 e 1° Gennaio 1996.
Si precisa che l’inosservanza delle succitate disposizioni, da parte delle Società interessate sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall’art. 17 – comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva.
ALMENO DUE CALCIATORI NATI DAL 1° GENNAIO 1995 IN POI ED ALMENO UN CALCIATORE NATO DAL 1° GENNAIO 1996 IN POI.